Cassazione Penale, Sentenza n. 45711/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza lamentando genericamente la mancanza di motivazione sulla congruità della pena e una errata qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia non ha fornito argomentazioni concrete né indicato in che cosa consisterebbe un'ipotetica illegittimità della pena; il motivo è quindi aspecifico e non autosufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., rilevando che il ricorso si fonda su censure diverse da quelle ammesse per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis). È stato ricordato che l'impugnazione per errata qualificazione giuridica è ammessa solo per errore manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità; le censure aspecifiche del ricorrente non soddisfano tale requisito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente al giudice di cassazione di trattare de plano le impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili quando sono fondate su motivi estranei a quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis; permette quindi il rigetto immediato per manifesta inammissibilità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: è ammessa la censura per errata qualificazione giuridica solo se si tratta di errore manifesto, immediatamente rilevabile e privo di margini di opinabilità.
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di condannare il ricorrente al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in presenza di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili quando non si può ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Soprattutto in tema di sanzioni pecuniarie per impugnazioni infondate, conferma che non è necessario accertare la colpa grave: è sufficiente che non risulti che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal), Rv. 283023
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
Definisce il concetto di errore manifesto nella qualificazione giuridica: l'errore è manifesto quando la qualificazione risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; censure aspecifiche e non autosufficienti sono inammissibili.
Massime di principio
- Le impugnazioni in cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono molto limitate: è ammessa solo la censura per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
- Per essere ammissibile una censura sulla qualificazione giuridica occorre dimostrare un disallineamento evidente e non opinabile tra il capo di imputazione e la qualificazione riportata in sentenza; le argomentazioni vaghe o generiche non sono sufficienti.
- Le corti possono dichiarare inammissibili i ricorsi de plano quando risultano manifestamente fondati su motivi non consentiti dalla legge, senza necessità di ulteriore istruzione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è richiesta una colpa grave per applicare tale sanzione quando non risulta che il ricorrente abbia agito senza colpa.
- Per aumentare la probabilità di successo in situazioni analoghe, il ricorrente deve: formulare censure specifiche, indicare con precisione l'errore di diritto o di qualificazione e dimostrare che tale errore è immediatamente evidente dal confronto fra capo di imputazione e motivazione della sentenza.
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