Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata, già condannata in appello per detenzione e spaccio di cocaina in relazione a un fatto del 12 dicembre 2018, ha impugnato la sentenza deducendo la violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p. Sosteneva di essere già stata condannata in via definitiva, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 7 gennaio 2020, per il medesimo fatto storico e denunciava quindi un abusivo frazionamento dell'azione penale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limitava a riproporre una censura già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata. Nel merito osserva che il fatto giudicato e quello oggetto del presente processo erano diversi: nel primo caso cessione di crack a persona determinata per un arco temporale di alcuni mesi; nel secondo caso detenzione e spaccio di cocaina commessi il 12 dicembre 2018. Ne consegue l'insussistenza dell'identità storico-naturalistica richiesta per il ne bis in idem.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sul ne bis in idem fosse meramente riproduttiva e priva di un concreto confronto con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre escluso che vi fosse identità del fatto tra il giudicato precedente e la condotta oggetto del nuovo processo, poiché si trattava di reati autonomi, con condotte diverse, in tempi diversi e relativi a partite diverse di stupefacente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di lieve entità o comunque nella forma contestata/riqualificata nei gradi di merito.
invocato dalla difesa per sostenere la preclusione da giudicato e l'impossibilità di procedere nuovamente per il medesimo fatto; la Corte ribadisce che l'identità del fatto richiede corrispondenza storico-naturalistica di tutti gli elementi costitutivi del reato.
fonte della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di causa non colpevole dell'errore processuale.
Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02
richiamata come precedente secondo cui, ai fini del ne bis in idem, il fatto è identico solo se vi è corrispondenza storico-naturalistica in tutti i suoi elementi costitutivi.
Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, Tomaificio, Rv. 287649 - 02
ritenuta inconferente nel caso concreto, poiché qui venivano in rilievo reati autonomi realizzati con condotte differenti per modalità esecutive, elemento soggettivo e circostanze di tempo e luogo.
Massime di principio
- Ai fini della preclusione derivante dal ne bis in idem, l'identità del fatto non coincide con una mera somiglianza tra condotte, ma richiede una piena corrispondenza storico-naturalistica del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
- Quando la deduzione difensiva si limita a riproporre una censura già esaminata dal giudice di merito senza misurarsi con la motivazione impugnata, il motivo di ricorso è inammissibile per genericità o aspecificità.
- Non ricorre il divieto di un secondo giudizio se le condotte sono distinte per tempo, luogo, modalità esecutive, soggetto destinatario e partita di sostanza, anche se appartengono alla medesima tipologia criminosa.
- La continuità o l'affinità del tipo di reato non basta a integrare l'identità del fatto richiesta dall'art. 649 c.p.p.; occorre verificare la concreta sovrapponibilità della specifica condotta contestata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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