Cassazione Penale, Sentenza n. 12719/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena perché il condannato non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio disposto dalla sentenza di condanna del 31/03/2011. La difesa eccepiva che la sentenza non era divenuta esecutiva (richiedendo accertamento ai sensi dell'art. 670 c.p.p.) e, in via subordinata, chiedeva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 175 c.p.p.; denunciava inoltre nullità della notifica dell'estratto contumaciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (relativo alla mancata valutazione della questione di esecutività e della nullità della notifica) e ha assorbito gli altri motivi. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Savona e disposto il rinvio per un nuovo giudizio, rilevando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, prima di esaminare la richiesta di revoca avanzata dal P.M., verificare preliminarmente la validità/esecutività del titolo (domanda ex art. 670 c.p.p.) e solo in caso di rigetto della stessa esaminare la domanda subordinata di restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.).
Norme richiamate
Regola la restituzione nel termine per impugnare quando il destinatario non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La Corte ha richiamato che tale istanza è subordinata all'accertamento preliminare dell'esecutività del titolo e va valutata solo se il titolo è stato dichiarato esecutivo.
Strumento procedurale volto ad ottenere l'accertamento della carenza di esecutività del provvedimento. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve esaminare prioritariamente la questione di esecutività dedotta dalla difesa prima di decidere su richieste che dipendono dall'esecutività del titolo.
Cass. Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016 (Kadric)
Precedente di legittimità richiamato per il principio secondo cui, se è eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente si chiede la restituzione nel termine per impugnare, il giudice dell'esecuzione deve verificare preliminarmente la validità/esecutività del titolo e, se lo dichiara esecutivo, valutare autonomamente la richiesta di restituzione ai sensi dell'art. 175 c.p.p.
Massime di principio
- Quando la difesa eccepisce la nullità o la non esecutività del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione deve verificare preliminarmente tale questione prima di decidere su istanze (come la revoca della sospensione condizionale) fondate sull'esistenza di un titolo esecutivo.
- Se la difesa propone alternativamente una domanda ex art. 670 c.p.p. e, in via subordinata, una richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., il giudice deve esaminare prima l'eventuale carenza di esecutività e solo in caso di rigetto valutare la richiesta di restituzione.
- La mancata valutazione nell'ordine corretto delle questioni preliminari sollevate dalla difesa costituisce vizio che può determinare l'annullamento e il rinvio della decisione impugnata.
- Per resistere efficacemente a una richiesta di revoca della sospensione condizionale per inadempimento risarcitorio, è importante allegare e documentare in udienza ogni elemento relativo alla notifica del titolo, alla sua esecutività e alla conoscenza effettiva da parte del condannato.
- In caso di dubbio sulla validità della notifica o sull'esecutività della sentenza, il difensore dovrebbe espressamente richiedere l'esame ex art. 670 c.p.p. e porre la questione per iscritto nel processo esecutivo, così da prevenire il rischio di decisioni prese senza il necessario accertamento preliminare.
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