Cassazione Civile, Ordinanza n. 26879/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento collegata a una cartella per omesso versamento di IRPEF e IVA relative all'anno 2007, comprensive di accessori. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi regolarmente notificata la cartella e non prescritto il credito tributario. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, ma nelle more presentava domanda di adesione alla definizione agevolata della controversia ex art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145/2018, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Le controparti resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata della controversia, dell'osservanza dei relativi requisiti e del pagamento integrale della somma dovuta secondo il piano rateale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, perché non applicabile nei casi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 184 e 185, L. 30 dicembre 2018, n. 145
definizione agevolata della controversia per grave e comprovata situazione di difficoltà economica
La presentazione della domanda di adesione, con pagamento della somma dovuta secondo il piano rateale e verificata la sussistenza dei requisiti, comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Contributo unificato (doppio contributo unificato)
La misura non si applica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della controversia tributaria e versa quanto dovuto secondo il relativo piano, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non residuando interesse alla pronuncia sul merito.
- La definizione agevolata, una volta verificata la sussistenza dei requisiti normativi e l'adempimento del pagamento, assorbe la controversia originaria e preclude la prosecuzione del processo.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, trattandosi di una misura di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, non estensibile oltre le ipotesi espressamente previste.
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