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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14676/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pappalardo propose dichiarazione di ricusazione del giudice Bennato per violazione degli artt. 36 lett. d) e lett. h) c.p.p.: il giudice avrebbe impedito alla difesa di porre una specifica domanda a un teste e avrebbe espresso anticipatamente il proprio convincimento con la frase indicata nel verbale. La Corte d'appello dichiarò la ricusazione inammissibile per vizi formali (assenza di procura valida, firma originale del dichiarante mancante, deposito cartaceo irregolare, mancata presentazione a verbale e mancato deposito presso il Tribunale competente) e per manifesta carenza dei presupposti di legge. Il ricorrente dedusse, tra l'altro, che il giudice si era poi dichiarato astenuto (astensione del 06/10/2023, comunicata alle parti il 26/10/2023), con effetto retroattivo, sicché l'accoglimento dell'astensione avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della ricusazione e impedire la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il Supremo Collegio ha ritenuto che l'accoglimento della dichiarazione di astensione formulata dal giudice ricusato produca effetti retroattivi (ex tunc) alla data della proposizione della dichiarazione di ricusazione; per effetto dell'art. 39 c.p.p. la dichiarazione di ricusazione deve considerarsi mai proposta e il provvedimento che l'ha dichiarata inammissibile deve essere annullato senza rinvio. Di conseguenza la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare l'annullamento senza entrare nel merito della valutazione della fondatezza della ricusazione.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Indica i motivi tassativi di ricusazione (lett. d) impedimento o ostruzione dell'attività probatoria da parte del giudice; lett. h) manifestazione anticipata di opinione). La ricusazione era fondata su tali lettere, ossia su presunte interruzioni della difesa e su una frase ritenuta indicativa di pregiudizio.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Elenca le cause di incompatibilità del giudice. La Corte ha richiamato la natura tassativa delle ipotesi previste e la funzione della ricusazione volta a evitare che il processo resti affidato a un magistrato sospettato di pregiudizio.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Regola i termini e le modalità di proposizione della dichiarazione di ricusazione (tempestività, forma, deposito). La Corte d'appello aveva escluso ammissibilità per vizi formali ex art. 38; la Cassazione ha però osservato che l'accoglimento dell'astensione incide su tale valutazione per effetto retroattivo.

  • art. 39 cod. proc. pen.

    Stabilisce che se il giudice ricusato si astiene e l'astensione è accolta, la dichiarazione di ricusazione si considera come mai proposta (effetto caducatorio ex tunc). La Corte di Cassazione ha applicato questa norma per disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione.

  • art. 44 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel primo motivo relativamente agli effetti procedurali dell'astensione/ricusazione; la censura riguardava anche la prescrizione degli effetti e delle conseguenze pratiche dell'astensione del giudice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per i limiti di sintesi in cassazione; la Corte ha trattato i motivi nel rispetto dei limiti di riassunzione previsti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Grounds di cassazione per violazione di legge (lett. b) e per mancata o illogica motivazione (lett. e). Il ricorrente aveva invocato questi vizî rispetto all'ordinanza impugnata; la Cassazione ha pronunciato l'annullamento alla luce dell'art. 39 senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il giudice ricusato si dichiara astenuto e tale astensione è accolta, l'effetto è retroattivo: la dichiarazione di ricusazione deve considerarsi come mai proposta (art. 39 c.p.p.), con conseguente obbligo per il giudice dell'impugnazione di annullare senza rinvio eventuali decisioni che abbiano dichiarato inammissibile la ricusazione.
  • La tempestività e la forma della dichiarazione di ricusazione (art. 38 c.p.p.) sono essenziali: vizi formali possono rendere inammissibile la ricusazione, salvo che sopravvenga una circostanza (es. astensione accolta) che ne determini l'effetto retroattivo e renda irrilevanti tali vizi rispetto all'ordine di annullamento previsto dall'art. 39.
  • La verifica della fondatezza delle ragioni di ricusazione può essere preclusa quando opera l'effetto caducatorio dell'astensione del giudice: il giudice dell'impugnazione non deve entrare nella valutazione del merito della ricusazione ma deve annullare il provvedimento impugnato conformemente all'art. 39.
  • In situazioni simili è opportuno: conservare e documentare tempestivamente l'istanza di ricusazione (depositi, firme, procura), chiedere copia del provvedimento di astensione non appena comunicato e agire rapidamente (impugnazioni/ricorsi) una volta nota l'accoglienza dell'astensione, poiché la tempistica determina effetti processuali rilevanti.
  • Quando si lamentano comportamenti del giudice (interruzioni della difesa, diniego di domande, frasi potenzialmente predeterminate), è importante segnalarli formalmente nel verbale e allegare prove documentali: tali elementi possono costituire base per la ricusazione, ma la loro efficacia pratica può essere superata dall'eventuale astensione accolta del giudice.

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