Cassazione Civile, Ordinanza n. 03929/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (affittuario)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di affitto di ramo d'azienda avente a oggetto un impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti con locale bar annesso. La società resistente aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa e la condanna al pagamento di canoni non corrisposti. Il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'affittuario; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame ex art. 342 c.p.c. ritenendo non specifici i motivi di appello. Il ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello nonostante i motivi fossero specifici; (2) omessa motivazione su più punti decisivi della controversia. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha affermato che la specificità dei motivi di appello va commisurata alla motivazione della sentenza impugnata e che, quando la decisione di primo grado si fonda su una sola ratio decidendi sintetica, è sufficiente anche la riproposizione degli argomenti già svolti in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte precisa che la specificità dei motivi di appello deve essere valutata in rapporto all'ampiezza e alla portata della motivazione della sentenza di primo grado; se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi unica e sintetica, il motivo di appello può anche consistere nella riproposizione degli argomenti già svolti.
La Corte richiama il divieto di nova in appello per escludere che dall'appellante possa pretendersi sempre l'introduzione di un quid novi rispetto alle difese già svolte in primo grado.
È richiamato solo per il procedimento camerale e la proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di appello non va valutata in astratto, ma in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado: più quest'ultima è sintetica e concentrata su una sola ratio decidendi, meno articolato può essere l'onere di critica dell'appellante.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando il gravame riproponga, in modo comprensibile, le contestazioni già svolte contro l'unica base decisoria della sentenza impugnata.
- Il requisito di specificità dell'impugnazione non può essere interpretato in modo da imporre all'appellante un inammissibile obbligo di introdurre sempre argomenti nuovi rispetto al primo grado.
- Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, il secondo motivo resta assorbito quando la cassazione della sentenza impugnata impone un nuovo esame nel merito.
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