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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16376/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari con controllo a distanza e divieto di comunicazione, per il reato di cui all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente censurava la mancata considerazione della quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza rinvenuta (sostenendo che vanno valutati tutti gli indicatori ai fini dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5) e la mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura (richiamando l'art. 275, comma 2 cod.proc.pen.), oltre a qualificare la condotta come piccolo spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non si confronta correttamente con l'ordinanza impugnata (il ricorso pareva confondere la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere) e, soprattutto, che la questione sull'applicabilità dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990 non era stata proposta nel riesame, ragion per cui è preclusa in sede di legittimità l'esame di questioni non sottoposte al giudice dell'impugnazione cautelare. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale che incrimina traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso è stato richiamato sia il comma 4 (contestazione principale) sia prospettata la rilevanza del comma 5 dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibile sollevare in Cassazione una questione relativa all'applicabilità del comma 5 non proposta in sede di riesame.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone al giudice cautelare di motivare la scelta della misura anche in termini di proporzionalità; il ricorrente deduceva mancata motivazione sulla proporzionalità, ma la Corte ha escluso l'esame per inammissibilità del motivo, in quanto la questione non era stata tempestivamente proposta nel riesame.

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione); il ricorrente li ha invocati ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di preclusione e per il mancato confronto con l'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità (Cassazione) non possono essere esaminate questioni che non sono state sollevate e dibattute nel corso del procedimento di riesame: bisogna proporre tutte le censure rilevanti già nella richiesta di riesame o nella memoria camerale.
  • Quando si impugna una misura cautelare va descritta accuratamente la misura applicata (custodia cautelare in carcere vs arresti domiciliari) per evitare che un'errata qualificazione pregiudichi l'ammissibilità del ricorso.
  • Le censure sulla proporzionalità e sulla qualificazione del fatto (es. applicabilità del comma 5 dell'art. 73) devono essere affrontate tempestivamente nei gradi cautelari e motivate in modo puntuale: sollevare tali questioni solo in Cassazione comporta il rischio di inammissibilità.
  • Nel caso di rinvenimento di piante o materiale per coltivazione di stupefacenti, l'analisi dell'applicabilità delle specifiche aggravanti o attenuanti richiede che il giudice di riesame sia investito dei relativi elementi probatori e delle argomentazioni difensive; senza ciò la Cassazione non entra nel merito.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende: valutare attentamente la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.

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