Sentenza del 24/06/2020 n. 1914 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Intimazione di pagamento o avviso di mora - Motivazione minima o sintetica - Sufficienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa massima afferma che la motivazione sintetica è sufficiente: l’intimazione ha contenuto predeterminato dalla legge e dai modelli ministeriali, e la giurisprudenza della Cassazione applica agli avvisi di mora il principio della motivazione minima previsto per le cartelle esattoriali. Non sono riportati il giudice, l’esito processuale specifico, le spese o eventuali importi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza della motivazione dell’intimazione di pagamento (o avviso di mora), contestata perché formulata in modo minimo o sintetico. Il testo non specifica le parti, i fatti concreti, l’atto impugnato in dettaglio né gli ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2
L'art. 50 comma 2 d.P.R. 602/73, detta analiticamente la disciplina dei c.d. avvisi di mora o intimazioni di pagamento.
L’intimazione di pagamento è disciplinata in modo specifico dall’art. 50, comma 2; secondo il testo, il suo contenuto è vincolato e può quindi essere espresso in forma sintetica.
Decreto dirigenziale del Ministero dell’economia del 28 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 173 del 27 luglio 1999, e successive modifiche
Tale atto viene infatti redatto secondo i dati sintetici richiesti dai provvedimenti regolamentari e ministeriali (decreto dirigenziale ministero economia del 28.06.99 GU 173 del 27.7.99 e succ. modifiche) che approvano i modelli dell'intimazione di pagamento.
I modelli ministeriali individuano i dati sintetici da inserire nell’intimazione; il testo li considera parte del quadro che giustifica il contenuto predeterminato dell’atto.
Massime di principio
- Quando la legge e i modelli ministeriali predeterminano i contenuti dell’intimazione di pagamento, una motivazione sintetica può essere sufficiente, purché l’atto riporti i dati richiesti dal modello applicabile.
- Il principio della motivazione minima o sintetica riconosciuto per le cartelle esattoriali è applicabile anche agli avvisi di mora o alle intimazioni di pagamento, secondo il richiamo alla giurisprudenza costante della Cassazione e alla sentenza n. 2798/2006.
- La massima fornita non permette di valutare la sufficienza di uno specifico atto concreto: non indica quali dati contenesse né descrive le circostanze della controversia.
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