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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26941/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per nullità derivata dalla mancata verifica delle ragioni dell'assenza dell'imputato e dalla lesione del diritto a partecipare all'udienza. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'integrale rinnovazione del giudizio di appello.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., per omessa valutazione della richiesta di differimento dell'udienza nonostante fosse stata trasmessa certificazione medica (depositata via PEC il 28/09/2023 e riprodotta in udienza) che attestava lo stato di "agitazione e alterazione dello stato mentale e assunzione di farmaci antipsicotici. Al momento il paziente è agitato e poco controllabile"; la Corte d'appello ha dichiarato l'assenza dell'imputato "senza addurre alcun legittimo impedimento", senza esaminare la certificazione. (2) vizio di motivazione: la relazione di servizio degli operanti attestava uno stato di alterazione psico-fisica dell'imputato e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte a valutare l'eventuale incapacità di intendere e volere e, se necessario, disporre indagini tecniche (perizia).

Norme richiamate

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la mancata valutazione della certificazione medica, che giustificava l'impedimento dell'imputato, integri una violazione di questa norma con conseguente nullità della sentenza per lesione del diritto di partecipazione all'udienza.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente e viene depositata certificazione medica tramite PEC o altro mezzo formale, il giudice deve esaminare espressamente tale documentazione e decidere sul legittimo impedimento; l'omissione determina nullità della pronuncia se incide sul diritto di partecipazione.
  • Quando atti o relazioni degli operanti indicano uno stato di alterazione psico-fisica, il giudice deve valutare l'opportunità di accertamenti tecnici (perizia medico-legale) sull'incapacità di intendere e di volere prima di pronunciare una decisione di merito.
  • La mancata verifica dell'impedimento dell'imputato configura una lesione del diritto alla partecipazione al processo e può comportare l'annullamento della sentenza con rinnovazione integrale del giudizio di appello.
  • Per tutelare il diritto del ricorrente, difensori e parti devono tempestivamente depositare e sollecitare l'acquisizione in udienza di certificazioni mediche e, se necessario, chiedere formalmente il differimento o la nomina di consulenti tecnici.
  • La Corte affronta distintamente la nullità procedurale (omissione nel valutare l'impedimento) e le questioni di merito (capacità di intendere e volere): la prima può determinare annullamento senza entrare nel merito, rimandando l'accertamento sostanziale al nuovo giudizio.

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