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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12410/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché, essendo sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere, nei confronti dell'ente datore di lavoro, l'inserimento nella base di calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo prevista dall'art. 6 della legge Regione Calabria n. 9/2007 della tredicesima mensilità e di una percentuale del fondo di previdenza. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva accolto la richiesta limitatamente alla computabilità della tredicesima mensilità, ritenendo che l'indennità avesse natura retributiva e dovesse comprendere i compensi continuativi percepiti durante il rapporto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; risulta però che la controparte ha resistito con controricorso. Nelle more, è intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 6, l. Regione Calabria n. 9/2007

    La norma è richiamata come base normativa dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'indennità, per la sua commisurazione agli anni mancanti alla pensione, avesse natura retributiva e includesse compensi continuativi come la tredicesima mensilità, ma la Cassazione non ha deciso nel merito.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di cassazione ed esime la Corte dal provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo e non esamina i motivi di impugnazione.
  • La rinuncia accettata comporta che la Corte non debba pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto richiamato nell'ordinanza.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, restano prive di scrutinio le questioni di merito e di rito sollevate con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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