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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8834 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 289/2002. L’Agenzia l’aveva respinta perché il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione dopo il 30 giugno 2001. La contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente che il ruolo fosse stato formato entro tale data e che il ritardo nella successiva trasmissione, imputabile all’ente impositore, non potesse precludere il beneficio. Il ricorso della contribuente era stato accolto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 12, comma 3, della L. n. 289/2002: secondo l’Agenzia, il requisito temporale riguardava la consegna del ruolo all’agente della riscossione, che nel caso concreto era avvenuta oltre il termine previsto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che il beneficio riguardava i carichi i cui ruoli erano stati consegnati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001: non era sufficiente che il ruolo fosse stato formato entro il termine. L’esclusione della contribuente dipendeva dalla delimitazione temporale stabilita dal legislatore, non da un arbitrio dell’ente impositore; tale criterio non poteva essere disapplicato invocando il principio di eguaglianza. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione; la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione assunta il 25 febbraio 2016 e depositata il 4 maggio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 3, della L. n. 289/2002

    La legge ha consentito il condono solo relativamente ai carichi i cui ruoli erano stati consegnati tra gennaio e giugno 2001, così che, non si può sostenere che l'esclusione per gli altri è dipesa dal ritardo dell'ente impositore.

    Per accedere alla definizione agevolata rileva la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, non la data in cui il ruolo è stato formato. Il beneficio è circoscritto ai carichi i cui ruoli furono consegnati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.

  • Principio costituzionale di eguaglianza

    Infatti, la Corte costituzionale ha stabilito che non viola affatto quel principio una legge che escluda da un beneficio (nella specie l'accertamento con adesione) i contribuenti cui l'avviso di accertamento sia stato notificato dopo una certa data, ammettendovi dunque solo quelli che abbiano ricevuto la notifica prima. E ciò perchè la fissazione di un termine (già scaduto al momento dell'entrata in vigore della legge), quale discrimine temporale tra chi può beneficiare e chi no, mira a garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione nei confronti dei contribuenti (Corte Cost. n. 294 del 1997).

    La fissazione legislativa di una data limite, anche se già trascorsa quando entra in vigore la legge che introduce il beneficio, può legittimamente distinguere i contribuenti ammessi da quelli esclusi. La diversità di trattamento non viola di per sé l’eguaglianza quando il criterio temporale è stabilito dalla legge e mira a garantire l’imparzialità dell’amministrazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 1986

    Inoltre, è stato escluso che il principio della parità di trattamento possa ritenersi inciso da norme che condizionano i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento di entrata in vigore della legge che li contempla (Corte cost. n. 175 del 1986).

    La parità di trattamento non è violata per il solo fatto che una legge subordini una definizione agevolata fiscale alla circostanza che determinati atti amministrativi siano già intervenuti alla data della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando una norma di definizione agevolata individua espressamente un periodo temporale e collega il beneficio alla consegna di un atto, va considerato il momento indicato dalla norma — qui la consegna del ruolo all’agente della riscossione — e non un momento precedente, come la formazione del ruolo.
  • Il ritardo dell’amministrazione nella trasmissione di un ruolo non consente di sostituire in via interpretativa il requisito temporale previsto dalla legge con un criterio diverso, se la norma individua chiaramente l’evento rilevante.
  • Un limite temporale già decorso quando viene introdotto un beneficio fiscale può essere legittimamente utilizzato dal legislatore per delimitare i destinatari del beneficio; la conseguente differenza di trattamento non viola automaticamente il principio di eguaglianza.
  • Nel caso deciso, la verifica dei requisiti è stata riferita alla consegna del ruolo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001. La conclusione va applicata tenendo conto della specifica formulazione della norma e non estesa automaticamente a benefici o disposizioni differenti.

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