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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11591/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Bressanone per la violazione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (omesso allontanamento dal territorio nazionale dopo ordine del Questore). Il difensore ha impugnato denunciando: (1) contraddittorietà della motivazione e incongruenze rispetto al fascicolo (menzione di udienze non celebrate e mancata prova della notifica del decreto di citazione a giudizio); (2) nullità del procedimento per omessa notifica del decreto di citazione all'imputato e per mancata traduzione dell'imputato in stato di detenzione, nonostante lo stato detentivo fosse noto e l'imputato non avesse rinunciato a comparire; (3) violazione del divieto di bis in idem per precedenti condanne per la stessa violazione (motivo assorbito dopo l'accoglimento dei primi due). Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento, in particolare, all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi. Ha rilevato che non risultava eseguita la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio (era stato notificato solo il verbale di udienza) e che la notifica al difensore non poteva supplire poiché, al momento dell'elezione di domicilio, il difensore non aveva accettato la domiciliazione e la situazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 imponeva l'uso delle forme previste dagli artt. 157 e 159 c.p.p. Inoltre, la Corte ha ritenuto fondata la nullità derivante dallo stato di detenzione dell'imputato, non superata da un ordine di traduzione né da una rinuncia alla comparizione. Tali omissioni costituiscono nullità assolute (insanabili) o nullità generali a regime intermedio rilevabili d'ufficio. Per queste ragioni, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono trasmessi per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bressanone in diversa persona fisica. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, art. 14, comma 5-ter

    Norma sostanziale che punisce l'omesso allontanamento dal territorio nazionale dopo ordine di lasciare il territorio: è il titolo di reato contestato al ricorrente

  • d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, art. 2

    Stabilisce che, per quanto non previsto specificamente per il giudice di pace, si applicano le norme del codice di procedura penale; principio usato per richiamare le regole processuali ordinarie

  • d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, art. 37, comma 2

    Prevede che avverso le sentenze di condanna pecuniaria del giudice di pace è proponibile ricorso per cassazione; chiarisce il rimedio esperibile nel caso

  • codice di procedura penale, art. 179, comma 1

    Stabilisce che sono insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado le nullità derivanti dall'omessa citazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica del decreto di citazione integra tale nullità

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    «La detenzione dell'imputato, implicando l'assenza della libertà di locomozione... costituisce impedimento assoluto a comparire...» (testo in sentenza tratto da giurisprudenza)

    L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato (es. mancata traduzione dello stato detenuto) integra una nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha applicato questo principio per annullare la sentenza

  • codice di procedura penale, art. 420-bis (applicato ratione procedura giudice di pace)

    Norma richiamata nella fase di organizzazione del processo dinanzi al giudice di pace relativa agli adempimenti di notifica e rinvii; il giudice di pace aveva disposto la notifica ai sensi di tale norma, ma la notifica non risultava eseguita

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Prevede la possibilità di notificare alcuni atti al difensore; la Corte ha chiarito che tale forma non supplisce quando la domiciliazione non è stata accettata e quando le elezioni di domicilio sono anteriori ad alcune modifiche normative

  • codice di procedura penale, artt. 157 e 159

    Forme tradizionali di notificazione previste per il decreto di citazione a giudizio: la Corte ha richiamato che, nelle ipotesi oggetto del caso (elezione di domicilio anteriore al d.lgs. n. 150/2022), la notifica doveva seguire queste forme e non la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Rimedi e motivi di ricorso per cassazione: lett. c) error in procedendo (errore di procedura suscettibile di esame anche di fatto dalla Corte) e lett. e) contraddittorietà della motivazione; il ricorso ha invocato tali letture

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato è essenziale: la sua omissione integra una nullità insanabile rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (art. 179 c.p.p.).
  • La notifica al difensore non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato quando la domiciliazione non è stata accettata o quando la normativa applicabile richiede forme diverse (artt. 157, 159, 161 c.p.p. e orientamenti di legittimità).
  • Lo stato di detenzione dell'imputato è impedimento assoluto alla comparizione; il giudice deve ordinare la traduzione o procedere solo se l'imputato rinuncia espressamente a comparire: la mancata traduzione, se il giudice procede comunque, determina nullità rilevabile (art. 178 lett. c) c.p.p.).
  • Le nullità procedurali gravi (omessa notifica, mancata traduzione) prevalgono sulle questioni di merito e possono determinare l'annullamento con rinvio anche quando il difensore era presente in udienza.
  • In presenza di un 'error in procedendo' la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa per valutare la fondatezza della doglianza anche sul piano fattuale (art. 606 c.p.p., lett. c)).
  • Quando sussiste una nullità insanabile o di regime intermedio rilevabile d'ufficio, la strada corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; questioni successive (es. possibile bis in idem) possono risultare assorbite se il vizio procedurale porta alla rinnovazione del processo.

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