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Sentenza

Sentenza n. 16596/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202607136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all’impugnazione e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi nel merito sulle censure relative alla limitazione della platea dei partecipanti. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e atti connessi della procedura aperta europea per un accordo quadro con quattro operatori economici per servizi di catering presso le sedi di EUR S.p.A., nella parte in cui avrebbero limitato la platea dei partecipanti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato gli atti di una procedura aperta europea indetta da EUR S.p.A., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un accordo quadro con quattro operatori economici avente a oggetto servizi di catering per eventi corporate, fiere e congressi presso le sedi della società. Hanno contestato le previsioni del bando, del disciplinare e del capitolato nella parte in cui avrebbero limitato la platea degli operatori economici partecipanti. Prima della decisione, con memoria notificata il 2 ottobre 2026 e depositata il 9 ottobre 2026, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dare atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiarare estinto il presente giudizio

    La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Rilevato che, con memoria notificata il 2 ottobre 2026 e depositata il successivo 9 ottobre, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione proposta;

    La dichiarazione di rinuncia all’impugnazione è il presupposto processuale preso in considerazione dal giudice per definire il giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dare atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiarare estinto il presente giudizio, disponendo altresì l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

    Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese in conseguenza della rinuncia e dell’estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di gara
RamiContratti pubblici
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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