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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31813/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma rilevante, poi opposto dal destinatario. Nel giudizio di merito è emerso un problema sulla tempestività e ritualità della notificazione dell'atto di opposizione: l'opponente aveva inizialmente tentato la notifica dell'opposizione ordinaria, ma questa non era andata a buon fine per un errore nell'indicazione del domiciliatario del creditore ingiungente; successivamente aveva iniziato un diverso giudizio qualificato come opposizione tardiva. Nel corso del giudizio era stata anche prodotta la scrittura privata posta a base del monitorio; il destinatario l'aveva disconosciuta, e la parte che vi si opponeva aveva chiesto la verificazione, riservandosi di indicare scritture di comparazione. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita produzione in appello di documenti nuovi relativi alla notifica dell'opposizione tardiva; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla opposizione a decreto ingiuntivo e sulla notificazione a mezzo posta, sostenendosi che la notifica dell'opposizione ordinaria fosse inesistente o comunque invalida, che non vi fossero i presupposti dell'opposizione tardiva e che la corte territoriale avesse motivato apoditticamente; 3) nullità del procedimento per non avere disposto consulenza tecnica grafologica, ritenendosi irrituale l'istanza di verificazione per mancata produzione di scritture di comparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha ritenuto che la produzione dei documenti concernenti la ritualità della notificazione non violasse il divieto di nuove prove in appello, perché atti diretti a dimostrare correttezza dell'attività processuale. Ha inoltre confermato la decisione di merito sul punto della notificazione dell'opposizione, applicando il principio secondo cui, quando la notifica di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole, nella specie rispettato. Ha escluso, inoltre, che ricorresse un caso di inesistenza della notificazione, trattandosi al più di nullità. Viceversa, ha cassato la sentenza in relazione al mancato esperimento della verificazione della scrittura disconosciuta: la parte che chiede la verificazione, se non dispone di scritture di comparazione, può indicare qualunque atto certamente autentico, anche proveniente dalle altre parti del processo, ivi compresa la procura alle liti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il riesame nel merito e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 641 c.c.

    richiamato come termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte lo usa come parametro per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio

  • art. 645 c.p.c.

    norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte considera la vicenda come opposizione originaria poi riattivata dopo l'esito negativo della notifica

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato nella descrizione del subprocedimento di esecutività del decreto ingiuntivo

  • art. 649 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato quale disciplina dell'opposizione tardiva; la Corte afferma che, nella specie, la notifica successiva ha riattivato il procedimento originario

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di nova in appello non riguarda i documenti prodotti per dimostrare la correttezza dell'attività processuale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla notifica e sul contraddittorio, ma non accolto come fonte di nullità

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in tema di verificazione della scrittura disconosciuta; la Corte afferma che non è irrituale l'istanza se la parte indica una scrittura autentica disponibile, anche la procura alle liti

  • art. 4 L. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione a mezzo posta; la Corte non ravvisa una violazione decisiva ai fini dell'esito

Massime di principio

  • Se la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante, l'interessato conserva gli effetti della richiesta originaria solo se riattiva il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole, individuato in via orientativa entro la metà del termine utile per il compimento dell'atto.
  • La nozione di inesistenza della notificazione è di stretta interpretazione: ricorre solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi strutturali essenziali della notificazione; errori sul collegamento tra destinatario e luogo della notifica, di regola, integrano nullità sanabile e non inesistenza.
  • Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova in appello non impedisce la produzione di documenti volti a dimostrare la regolarità o irregolarità dell'attività processuale, perché tali documenti non attengono al merito della pretesa.
  • In sede di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la parte ha l'onere di produrre scritture di comparazione solo se ne abbia la disponibilità; in mancanza, può indicare come campione qualunque atto certamente autentico, anche proveniente dalle altre parti del processo, compresa la procura alle liti.
  • La mancata produzione di scritture di comparazione non rende di per sé irrituale l'istanza di verificazione, né esonera il giudice dal valutare se esistano atti autentici utilizzabili come parametro di confronto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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