Cassazione Civile, Ordinanza n. 34497/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi oggetto del giudizio, rilevando che il venir meno dell'atto presupposto eliminava l'oggetto della controversia. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l'ufficio aveva attribuito d'ufficio il codice fiscale a taluni fondi di investimento gestiti dalla società resistente, ritenendoli autonomi soggetti economici con natura imprenditoriale e con attività occultate al fisco. La società e il suo legale rappresentante avevano contestato tale impostazione, sostenendo la natura neutra dei fondi e la loro non configurabilità come soggetti passivi autonomi d'imposta, poiché soggetti a una disciplina tributaria propria. La controversia era passata attraverso una questione di giurisdizione, poi definita in favore del giudice tributario. In sede di ricorso per cassazione, l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato gli atti amministrativi, affidandosi a due motivi; la società resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti comunicavano che l'ufficio aveva accolto l'istanza di autotutela della parte privata, annullando gli atti impugnati, e chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel procedimento di cassazione, ma non viene svolta un'interpretazione specifica nel testo fornito.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela gli atti impositivi impugnati, viene meno l'oggetto del contendere e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere comporta, di regola, la compensazione delle spese quando l'estinzione dipende da un evento sopravvenuto che rende inutile la decisione nel merito.
Come è indicizzato
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