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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5638/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Macerata per i reati di rapina impropria pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La ricorrente deduceva: (1) illogicità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione criminosa, ritenuto ipotetico e non attuale; (2) violazione di legge e vizio motivazionale sulla gravità indiziaria, sostenendo che la condotta fosse diretta solo a sottrarsi all'arresto e a difendere la propria incolumità, con elementi confessori e riparativi tali da giustificare una misura cautelare meno afflittiva (es. domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione del giudice del riesame in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, richiamando il principio per cui il sindacato in sede di legittimità è limitato ai vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, senza poter rinnovare la valutazione dei fatti. Ha confermato che la reiterazione criminosa può essere ritenuta attuale anche senza una occasione imminente, con valutazione prognostica fondata su elementi concreti (personalità, precedenti, modalità del fatto). Ha quindi confermato l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, dato l'elevato numero di precedenti (19 condanne per furto, altri reati), la recidiva abituale, la professionalità del metodo delinquenziale, la violenza utilizzata per sottrarsi all'arresto e i collegamenti criminosi familiari. Ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p. (lett. c))

    Richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari: distingue tra 'concretezza' (capacità a delinquere) e 'attualità' (presenza di occasioni prossime al reato); il giudice deve valutare separatamente questi profili e può fondare la prognosi di recidiva su elementi concreti e attuali anche senza un'occasione immediata.

  • legge n.47 del 2015

    Citata come novum che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 274 c.p.p., precisando la necessità di valutare distintamente concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 94 c.p.p.

    Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria per la comunicazione del provvedimento (menzione formale nelle statuizioni conclusive).

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato a vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di logicità ed esistenza della motivazione; non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti o riformulare la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari richiede valutazioni distinte di 'concretezza' (capacità del reo di delinquere) e 'attualità' (presenza di occasioni prossime), entrambe desumibili da elementi concreti ma da valutare separatamente.
  • Precedenti penali numerosi, recidiva abituale, modalità professionali nella commissione del reato e condotte violente per sottrarsi all'arresto costituiscono indici forti per ritenere la sussistenza dei gravi indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione, giustificando misure più afflittive come la custodia cautelare in carcere.
  • La mera proposta di misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto elettronico) può risultare inadeguata quando vi siano elementi che indicano l'inefficacia preventiva di tali strumenti (es. collegamenti criminosi familiari, precedenti in cui misure restrittive non hanno impedito la recidiva).
  • Le censure che sollevino soltanto una diversa interpretazione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio sono inadeguate in Cassazione se non accompagnate dalla dimostrazione di violazioni normative specifiche o di manifesta illogicità della motivazione.

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