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Ordinanza

Ordinanza n. 706/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del dirigente del Settore Urbanistica, SUE, SUAP del Comune di Sellia Marina che disponeva la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dei luoghi, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preordinati e conseguenziali. L'ordinanza non espone i motivi di ricorso, poiché il Collegio si è limitato a rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso.

La decisione

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità del ricorso. Ha richiamato quanto già osservato nell'ordinanza cautelare del 10 luglio 2025, n. 351: la sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione era limitata alla stagione estiva e, una volta esaurita tale stagione, lo smontaggio dei due fabbricati risultava comunque doveroso in base al permesso di costruire. Ne consegue che l'eventuale annullamento dell'ordinanza impugnata non sarebbe idoneo a modificare la situazione giuridica, permanendo l'obbligo del ricorrente di demolire quanto edificato. Il TAR ha quindi assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della procedibilità. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio di rilevare una questione potenzialmente decisiva non trattata dalle parti e di assegnare loro un termine per il contraddittorio scritto prima della decisione.

  • permesso di costruire

    Secondo quanto rilevato dal Collegio, imponeva, esaurita la stagione estiva cui era limitata la sospensione, lo smontaggio dei due fabbricati.

Massime di principio

  • Quando, anche per effetto di una disciplina contenuta nel titolo edilizio, l'obbligo di rimozione delle opere permane indipendentemente dall'ordinanza di demolizione impugnata, l'eventuale annullamento di quest'ultima può risultare privo di utilità concreta e determinare l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • Se il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva ai fini della procedibilità, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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