Parere n. 1718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Rosa Pesavento contro il Comune di Schio per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 7 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Schio n. 9 del 7 giugno 2024, recante prescrizioni per la regimazione idraulica e la manutenzione dei terreni a monte dell’abitato di via Proe di Sopra
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria del terreno agricolo censito al foglio 25, mappale 697, ha impugnato l’ordinanza con due motivi. Con il primo ha contestato l’assenza di una dimostrazione specifica del grave pericolo per la pubblica incolumità riconducibile al proprio fondo, osservando che gli allagamenti del 15, 16 e 31 maggio 2024 avevano interessato un’area più ampia ed erano conseguenza di precipitazioni estreme. Ha inoltre censurato la genericità e l’asserita inefficacia degli interventi prescritti, non coordinati con i terreni confinanti, sostenendo che la pianificazione e la realizzazione delle opere spettassero al Consorzio di bonifica. Con il secondo motivo ha contestato il richiamo agli artt. 15 e 32 del Codice della strada, poiché il fondo non è prospiciente alla via Proe di Sopra e lungo la strada non vi sarebbero fossi laterali, ma soltanto scoline. Ha infine sostenuto che l’ordinanza mirasse a tutelare interessi patrimoniali dei residenti, non la pubblica incolumità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’ordinanza riguardava tutti i proprietari dei terreni a monte dell’abitato, in un contesto unitario caratterizzato dalla carenza di fossati e da un’inadeguata sistemazione dei terreni; gli interventi, considerati nel loro insieme e nella loro contestuale realizzazione, erano diretti a ridurre il rischio derivante da nuove precipitazioni violente. La potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica è sufficiente a fondare un’ordinanza contingibile e urgente, poiché il ritardo può aggravare la situazione; la frequenza di eventi alluvionali, anche successivi a quelli di maggio 2024, rendeva ragionevole la valutazione del rischio. Le opere prescritte rientravano inoltre nei doveri ordinari di manutenzione e protezione dei proprietari, senza che le competenze del Consorzio di bonifica escludessero tali obblighi. Quanto al secondo motivo, la relazione amministrativa documentava che le acque non drenate dal mappale 697, posto in pendenza, defluivano per gravità sul mappale 698 e raggiungevano in pochi metri la sede stradale, esponendo a pericolo la pubblica incolumità. La tutela di edifici vicini soggetti ad allagamento è comunque riconducibile alla tutela della pubblica incolumità. Il P.Q.M. dispone il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Pericolo, adeguatezza degli interventi e competenze del Consorzio di bonifica
Respinto. L’ordinanza riguarda un contesto territoriale unitario e impone interventi complessivi idonei a ridurre il rischio per la pubblica incolumità. Per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente è sufficiente la potenzialità di un pericolo grave; i proprietari restano tenuti agli ordinari doveri di manutenzione e protezione dei propri terreni, indipendentemente dalle competenze del Consorzio di bonifica.
Secondo motivo - Richiamo al Codice della strada e finalità di tutela
Respinto. Sebbene il mappale 697 non sia prospiciente alla strada, le acque non drenate defluiscono per gravità sul mappale adiacente e raggiungono la sede stradale, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica. Anche il rischio di allagamento degli edifici vicini rientra nella nozione di pubblica incolumità.
Norme richiamate
artt. 15 e 32 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
In primo luogo il suo terreno non avrebbe un fronte prospettante sulla via Proe di Sopra. Inoltre la strada comunale non presenterebbe ai lati alcun fosso, bensì l’ordinaria scolina che caratterizza i cigli delle strade.
Il parere riporta la contestazione della ricorrente sul richiamo alle disposizioni del Codice della strada, ma non fonda su di esse la decisione: ritiene decisivo che le acque provenienti dal terreno, per pendenza e deflusso, raggiungano la strada e mettano in pericolo la pubblica incolumità.
Massime di principio
- Un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità può essere fondata sulla potenzialità di un pericolo grave, poiché il ritardo nell’intervento può aggravarne le conseguenze.
- Quando il rischio deriva dalle condizioni idrauliche di un’area composta da più fondi, l’amministrazione può prescrivere interventi coordinati e complessivi ai proprietari interessati, purché funzionali alla riduzione del pericolo; la responsabilità pubblica di coordinamento non esclude gli ordinari doveri di manutenzione e protezione gravanti sui proprietari.
- La nozione di pubblica incolumità comprende anche il pericolo di allagamento di edifici privati situati nelle vicinanze, quando tale fenomeno sia connesso al rischio idraulico che interessa l’area.
Ordinanza urgente per la regimazione delle acque a Schio
Il parere riguarda un ricorso straordinario contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 9 del 7 giugno 2024 del Sindaco di Schio, adottata dopo gli allagamenti verificatisi nel maggio 2024. La Sezione ha ritenuto infondati i motivi e ha espresso parere per il rigetto.
Fatti e contenuto dell’ordinanza
La ricorrente è proprietaria di un terreno agricolo censito al foglio 25, mappale 697, in un’area a monte dell’abitato di via Proe di Sopra. Dopo le intense piogge del 15, 16 e 31 maggio 2024, il Sindaco ha attribuito gli allagamenti alla carenza di una rete di regimazione idraulica, alla mancanza di fossati di contenimento e deflusso e alla conformazione delle baulature dei terreni coltivati. L’ordinanza ha imposto ai proprietari dei terreni interessati di realizzare o ripristinare la rete idraulica e i fossati, adeguare le baulature e provvedere alla manutenzione delle opere.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato, in primo luogo, che l’ordinanza individuasse un pericolo grave per la pubblica incolumità riconducibile al proprio terreno. Ha osservato che gli allagamenti avevano interessato la provincia di Vicenza e sarebbero stati causati da precipitazioni eccezionali; ha inoltre sostenuto che gli interventi fossero generici e privi di coordinamento con le aree confinanti, e che la gestione del problema spettasse al Consorzio di bonifica.
Con il secondo motivo ha contestato il richiamo agli artt. 15 e 32 del Codice della strada, affermando che il proprio fondo non confinava con la via Proe di Sopra e che la strada era dotata di scoline, non di fossi laterali. Ha anche sostenuto che il provvedimento fosse diretto a proteggere i residenti e i loro immobili, anziché la pubblica incolumità.
Valutazione del primo motivo
La Sezione ha considerato l’ordinanza riferita a un’area complessiva, caratterizzata da condizioni comuni di manutenzione idraulica e da un’assetto inadeguato dei terreni. Le opere, valutate nel loro insieme e nella contestuale realizzazione, risultano funzionali a ridurre il rischio in occasione di nuove precipitazioni violente. La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5698, secondo cui è sufficiente la potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica, poiché il ritardo nell’agire può aggravare la situazione. La frequenza statistica degli eventi e il verificarsi di ulteriori eventi alluvionali nel giugno e nell’ottobre 2024 rendevano ragionevole la valutazione del rischio.
Il richiamo alle competenze del Consorzio di bonifica non è stato ritenuto decisivo: le prescrizioni imposte riguardano doveri ordinari di manutenzione e protezione dei proprietari, affinché i loro fondi non diventino veicolo diretto o indiretto di danni a terzi.
Valutazione del secondo motivo
La relazione dell’amministrazione ha chiarito che, pur non essendo prospiciente alla strada, il mappale 697 è in pendenza e le acque non drenate defluiscono per gravità sul mappale 698, raggiungendo in pochi metri la sede stradale di via Proe di Sopra. Tale situazione espone a rischio la pubblica incolumità. La Sezione ha inoltre escluso che la tutela di edifici privati vicini sia estranea a tale finalità: il loro possibile allagamento è anch’esso riconducibile alla tutela della pubblica incolumità.
Esito
La Sezione ha respinto entrambi i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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