Cassazione Civile, Ordinanza n. 19512/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
Un condominio aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ante causam, a fini conciliativi, per individuare le cause di cattivi odori manifestatisi in alcune proprietà esclusive dell'edificio. Il tribunale aveva nominato un tecnico e poi liquidato le sue competenze ponendole a carico delle parti in solido. Due dei soggetti interessati hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 696 bis c.p.c., sostenendo che le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovessero gravare sulla parte richiedente e non essere ripartite solidalmente tra tutte le parti. Il condominio ha resistito con controricorso, aderendo però alla tesi dei ricorrenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché diretto contro la statuizione sulle spese di un provvedimento non definitivo, qualificata come abnorme in quanto non prevista dalla legge e quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, in via provvisoria, a carico della parte richiedente per effetto dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, salvo poi essere considerate nel regolamento complessivo delle spese dell'eventuale giudizio di merito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., cassando il provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e ponendo le spese dell'A.T.P. a carico della sola parte istante. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del condominio resistente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
consente il ricorso straordinario avverso provvedimenti decisori e definitivi non altrimenti impugnabili, qui ammesso per la statuizione sulle spese dell'A.T.P.
richiamato per il criterio ordinario di regolazione delle spese processuali nel successivo giudizio di merito.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. quale criterio ordinario di governo delle spese nel merito.
l'accertamento tecnico preventivo ante causam segue il principio per cui le spese della procedura gravano provvisoriamente sulla parte richiedente.
secondo comma dell’art. 380 bis1 c.p.c.
menzionato per la riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, co. 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, le spese della consulenza devono essere poste, in via provvisoria, a carico della parte che ha richiesto il procedimento, in applicazione dell'onere di anticipazione e del principio di causalità.
- La liquidazione delle spese di un accertamento tecnico preventivo non può essere posta, in via solidale, a carico di tutte le parti se ciò contrasta con la struttura legale del procedimento e con la regola della provvisoria anticipazione da parte del richiedente.
- La statuizione sulle spese adottata in un provvedimento non definitivo può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione quando abbia natura decisoria e carattere definitivo, pur non essendo il provvedimento suscettibile di passare in giudicato.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento e decidere nel merito, correggendo direttamente la statuizione illegittima sulle spese.
- Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono poi essere considerate nel regolamento complessivo delle spese dell'eventuale successivo giudizio di merito, secondo i criteri ordinari di soccombenza e compensazione.
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