Cassazione Penale, Sentenza n. 16010/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo: a) assenza della prova della malafede del venditore, il quale avrebbe ignorato l'esistenza del fermo amministrativo sull'autovettura; b) errata applicazione della recidiva specifica infraquinquennale nonostante, alla data del fatto (4 settembre 2017), egli fosse incensurato o non avesse precedenti penali definitivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la parte relativa alla valutazione dei fatti (confermando l'affermazione di responsabilità, ritenuta sorretta da motivazione delle corti di merito, con richiamo alla 'doppia conforme'); ha però accolto il motivo relativo all'applicazione della recidiva, ritenendola illegittima perché le condanne pregresse non erano divenute definitive prima della commissione del reato. La sentenza è annullata limitatamente alla recidiva, che viene eliminata, e il procedimento è rinviato alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità diventa irrevocabile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamato come regime procedurale applicato al processo (menzione formale delle modalità procedurali adottate durante il periodo di riferimento); non incide sul merito della decisione ma attesta la forma di svolgimento del procedimento
art. 99, primo comma, cod. pen.
solo chi è stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro può essere sottoposto ad un aumento di pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo
La norma è stata interpretata nel senso che la recidiva richiede una condanna definitiva anteriore alla commissione del nuovo reato; se le precedenti condanne non erano irrevocabili al momento del fatto, la recidiva non può essere applicata
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 (Raccuia)
Principio di diritto confermato: l'applicazione della recidiva presuppone la definitività della precedente condanna prima del fatto nuovo, perché solo così l'autore può essere consapevole delle conseguenze penali pregresse
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina libero il merito dei fatti già valutati e confermati da due gradi conformi (cd. "doppia conforme"): le critiche valutative devolute alle corti di merito sono in linea di massima precluse salvo travisamento manifesto delle prove
- La malafede del venditore può essere desunta da elementi circostanziali (omissione di documentazione, trasferimento tardivo, rifiuto di scomputare importi dovuti) e non richiede la prova di una dichiarazione esplicita; tali elementi, se adeguatamente motivati dalle corti di merito, sono fondanti per la condanna per truffa
- Per l'applicazione della recidiva è decisiva la data di irretroattività: occorre che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del nuovo reato; in sua assenza la recidiva deve essere esclusa
- Se la recidiva è applicata illegittimamente, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente all'aggravante erroneamente applicata e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena senza quella aggravante
- In situazioni analoghe al ricorso, il difensore dovrebbe acquisire e produrre il certificato del casellario giudiziale aggiornato alla data del fatto per dimostrare l'assenza di condanne definitive al momento dell'illecito e prevenire l'applicazione della recidiva
- La parte offesa o l'accusa che intenda sostenere la malafede del venditore deve puntare su elementi probatori concreti e circostanziali che possano essere adeguatamente motivati in sede di merito
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