Cassazione Penale, Ordinanza n. 15622/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun vantaggio deflattivo in termini di riduzione della multa. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in relazione alla modalità definitoria prescelta, evidenziando che tale rito non contempla alcuna riduzione per il rito stesso.
Norme richiamate
Richiamato come base della definizione del giudizio mediante concordato in appello; la Corte lo considera modalità definitoria che non comporta una riduzione della pena/multa per il solo rito.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non è consentito dedurre come vizio di motivazione l'asserita mancanza di un vantaggio deflattivo in termini di riduzione della multa quando tale riduzione non è prevista dalla modalità definitoria prescelta.
- Quando il motivo di ricorso attacca un profilo incompatibile con la struttura del rito concordato, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità può essere pronunciata senza formalità di procedura nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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