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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30702/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato giudicato per una contravvenzione di porto di armi o oggetti atti a offendere senza giustificato motivo, contestata come fatto commesso il 6 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. In primo grado era stato prosciolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione, respingendo anche la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 c.p., sostenendo che la prescrizione fosse maturata e che non dovesse applicarsi la sospensione del termine introdotta dalla legge n. 103 del 2017; con il secondo motivo ha censurato la motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del giustificato motivo del porto. La difesa ha chiesto l'ammissibilità del ricorso e l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era già estinto per prescrizione prima della decisione di appello. La Corte ha affermato che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, opera solo in presenza di una sentenza di condanna e non può essere estesa alla sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., che non è formalmente equiparabile a una condanna. Poiché il termine massimo di prescrizione applicabile era quinquennale e risultava già spirato al momento della pronuncia d'appello, la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento del fatto e della sua riferibilità all'imputato, ma non integra una sentenza di condanna e non può essere trattato come tale ai fini della sospensione della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per individuare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contravvenzionale contestato, pari a cinque anni nel caso di specie.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dal comma 2 opera soltanto quando il grado di giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna; non è estensibile al proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 157 c.p. per il calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice della contravvenzione contestata, avente a oggetto il porto senza giustificato motivo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione richiamata dalla Corte, applicabile ai reati commessi nel periodo indicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Richiamata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p., nel testo applicabile ratione temporis, presuppone espressamente una sentenza di condanna e non può essere estesa in via interpretativa a una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
  • Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur implicando un accertamento sostanziale del fatto tipico e della riferibilità all'imputato, resta formalmente distinto dalla condanna e non legittima l'applicazione di discipline processuali o sostanziali riservate alla condanna quando la legge le richiami espressamente.
  • L'imputato ha interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto quando deduca che, nelle more, è maturata la prescrizione, poiché la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è per lui più favorevole e prevale sul proscioglimento ex art. 131-bis c.p.
  • Ai fini della prescrizione, il giudice deve applicare la disciplina temporalmente pertinente al fatto e verificare se eventuali sospensioni siano effettivamente previste dalla legge per quel tipo di decisione, senza introdurre cause di sospensione non espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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