Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28938/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Ancona che, all'esito di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge nella determinazione della pena, assumendo che fosse stata calcolata sulla base di parametri normativi successivi rispetto a quelli vigenti al momento delle condotte contestate. La Corte ha però rilevato che il ricorso era inammissibile perché proposto contro sentenza di patteggiamento in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo stata ritualmente dedotta l'illegalità della pena; in ogni caso, secondo la Corte, tale illegalità non ricorreva.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, avverso la quale opera il regime di impugnazione speciale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; nel caso concreto il motivo non ha dedotto ritualmente l'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa è rilevabile immediatamente.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente una generica censura sulla quantificazione della pena.
  • La deduzione di illegalità della pena deve essere ritualmente e specificamente proposta; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La semplice allegazione che la pena sia stata calcolata con parametri normativi successivi non basta, di per sé, a fondare l'ammissibilità del ricorso se non si traduce in una effettiva illegalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.