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Ordinanza

Ordinanza n. 1799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati l'atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi di illegittimità dedotti; il Consiglio di Stato ha esaminato esclusivamente le esigenze cautelari rappresentate in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha accolto né respinto nel merito la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. In ragione della novità della questione, ha compensato le spese del doppio grado della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR

    Consente al giudice di tutela cautelare di ritenere adeguatamente salvaguardate le esigenze cautelari attraverso la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice d'appello può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché concedere una misura cautelare sostanziale.
  • La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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