Cassazione Penale, Sentenza n. 01745/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva concesso la detenzione domiciliare ma aveva rigettato l'affidamento in prova al servizio sociale per presunta assenza di attività lavorativa o di altra attività risocializzante. Il ricorrente contestava travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che svolgeva un'attività lavorativa (e avendo altresì fatto un'offerta risarcitoria a un ente benefico) e che il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine o verifica sull'effettivo svolgimento del lavoro.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per un nuovo esame, rilevando che il Tribunale di merito non aveva adempiuto al dovere di verifica circa l'attività lavorativa denunciata dal ricorrente e aveva formulato un'affermazione apodittica sull'assenza di valida attività lavorativa. È stato richiamato il principio secondo cui, se l'istante dichiara di svolgere un'attività lavorativa, il giudice deve attivare ogni utile potere di controllo (anche tramite polizia giudiziaria); inoltre lo svolgimento dell'attività lavorativa è elemento valutabile ma non condizione esclusiva per l'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente; la questione è stata valutata in relazione al vizio di motivazione e alla gestione dell'istanza di affidamento, con la Corte che ha sottolineato la necessità di adeguata istruttoria quando è allegata attività lavorativa.
Cass. Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018 (El)
Principio richiamato: quando l'istante dichiara di svolgere attività lavorativa il tribunale di sorveglianza ha il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica, anche mediante la polizia giudiziaria, anche se l'istante chiede di non assumere informazioni presso il datore di lavoro.
Cass. Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999 (Jankovic)
Principio richiamato: lo svolgimento di attività lavorativa è un elemento significativo nel giudizio sull'affidamento in prova ma non costituisce da solo condizione ostativa o necessaria; va valutato unitamente ad altri elementi.
Massime di principio
- Se il richiedente l'affidamento in prova asserisce di svolgere un'attività lavorativa, il giudice ha il dovere di effettuare verifiche probatorie sull'effettivo svolgimento (anche tramite polizia giudiziaria), salvo elementi documentali contrari.
- La semplice affermazione dell'assenza di lavoro da parte del giudice, senza verifiche, è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento per vizio di motivazione.
- Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un importante indicatore di reinserimento sociale, ma non è di per sé condizione necessaria né sufficiente per l'affidamento in prova: va valutato insieme ad altri elementi (domicilio, condotta, percorsi risocializzanti, ecc.).
- Se il richiedente chiede che non si contatti il datore di lavoro per timori di conseguenze, il giudice deve comunque attivare altri mezzi di verifica (certificazioni, documenti fiscali, indagini tramite P.G.).
- In assenza di adeguata istruttoria documentale o di verifiche, il rimedio più probabile è l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame da parte del tribunale di merito.
- La disponibilità di un domicilio idoneo può giustificare misure alternative (es. detenzione domiciliare) anche se l'affidamento in prova viene valutato negativamente, ma la motivazione deve restare congrua e verificata.
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