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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10670/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26/09/2024, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro una sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace. Nel ricorso si contestava, con il primo motivo, la correttezza di tale declaratoria di inammissibilità; il ricorrente sosteneva in sostanza che il gravame avrebbe dovuto essere trattato diversamente. Dal testo emerge che l'atto di appello era formulato con richiesta di assoluzione e di assunzione di sei ulteriori testimoni. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché l'atto di impugnazione era incompatibile con l'accesso al giudizio di legittimità e quindi correttamente qualificato come appello non consentito. I residui motivi restano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 568 c.p.p.

    richiamato implicitamente attraverso il principio sulla qualificazione dell'impugnazione in base al contenuto effettivo dell'atto, al di là del nomen iuris.

  • art. 591 c.p.p.

    la Corte conferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il mezzo di impugnazione sia proposto in forma incompatibile con quello consentito dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    è applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere qualificata in base al contenuto sostanziale dell'atto e all'effettiva volontà dell'impugnante, non al solo nomen iuris utilizzato.
  • L'appello erroneamente proposto contro una sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace non si converte automaticamente in ricorso per cassazione.
  • Se dall'atto di gravame risulta che l'impugnante ha effettivamente scelto un mezzo non consentito dalla legge, il gravame va dichiarato inammissibile.
  • La richiesta di assoluzione e di rinnovazione istruttoria mediante assunzione di nuovi testi è incompatibile con il giudizio di legittimità, perché denuncia un contenuto tipico dell'appello e non del ricorso per cassazione.
  • La manifesta infondatezza di un motivo consente di dichiarare assorbiti i motivi residui del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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