Cassazione Penale, Ordinanza n. 10670/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del giudice di pace. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26/09/2024, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro una sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace. Nel ricorso si contestava, con il primo motivo, la correttezza di tale declaratoria di inammissibilità; il ricorrente sosteneva in sostanza che il gravame avrebbe dovuto essere trattato diversamente. Dal testo emerge che l'atto di appello era formulato con richiesta di assoluzione e di assunzione di sei ulteriori testimoni. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché l'atto di impugnazione era incompatibile con l'accesso al giudizio di legittimità e quindi correttamente qualificato come appello non consentito. I residui motivi restano assorbiti.
Norme richiamate
richiamato implicitamente attraverso il principio sulla qualificazione dell'impugnazione in base al contenuto effettivo dell'atto, al di là del nomen iuris.
la Corte conferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando il mezzo di impugnazione sia proposto in forma incompatibile con quello consentito dalla legge.
è applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione deve essere qualificata in base al contenuto sostanziale dell'atto e all'effettiva volontà dell'impugnante, non al solo nomen iuris utilizzato.
- L'appello erroneamente proposto contro una sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace non si converte automaticamente in ricorso per cassazione.
- Se dall'atto di gravame risulta che l'impugnante ha effettivamente scelto un mezzo non consentito dalla legge, il gravame va dichiarato inammissibile.
- La richiesta di assoluzione e di rinnovazione istruttoria mediante assunzione di nuovi testi è incompatibile con il giudizio di legittimità, perché denuncia un contenuto tipico dell'appello e non del ricorso per cassazione.
- La manifesta infondatezza di un motivo consente di dichiarare assorbiti i motivi residui del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →