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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09731/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29/03/2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la riduzione di pena operata in appello per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla quantificazione della pena fosse carente o illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la concessione o meno delle attenuanti generiche e la loro concreta determinazione rientrano nel giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della motivazione apparente. La motivazione può essere anche implicita mediante richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità offensiva della condotta violenta e minacciosa, nonché i precedenti penali dell'imputato posti a base della recidiva reiterata. Quanto all'attenuante ex art. 116 c.p., la Corte ha rilevato che la Corte di appello l'aveva applicata esercitando correttamente la propria discrezionalità e accogliendo sul punto il motivo di appello. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.

    È richiamato quale attenuante applicata dalla Corte di appello nell'ambito della valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    È indicato come parametro di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, idoneo a sorreggere anche una motivazione implicita sulla misura della pena e sulle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le "circostanze attenuanti generiche" sono richiamate come oggetto della censura, e la Corte ribadisce che la loro concessione e quantificazione appartengono alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 99 c.p.

    È menzionata la recidiva reiterata contestata nei confronti del ricorrente, valorizzata dalla Corte territoriale ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così come la loro concreta incidenza sulla pena, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena può essere resa anche implicitamente mediante il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., purché siano individuabili gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
  • La presenza di precedenti penali e la contestazione della recidiva possono legittimamente essere considerate ai fini della valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, incidendo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • L'attenuante ex art. 116 c.p., ove riconosciuta dal giudice di merito nell'ambito di una valutazione coerente con i criteri legali, non è censurabile in cassazione per il solo dissenso del ricorrente sulla misura della riduzione di pena.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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