Sentenza del 01/04/2016 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte sui redditi - Soggettività passiva - Doppia residenza in due Stati dell'Unione - Criteri di diritto interno - Convenzioni internazionali - Prevalenza di queste - Convenzione italo-austriaca - Criterio del "centro di interessi vitali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale e, quindi, della soggettività passiva ai fini delle imposte sui redditi, in una situazione di possibile doppia residenza tra Italia e Austria. Non essendo sufficiente, nel caso concreto, applicare i criteri interni dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 917/1986, occorreva fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria. La questione decisiva era stabilire in quale Stato fosse situato il centro degli interessi vitali della contribuente, considerando le sue relazioni economiche, personali e sociali.
La decisione
La Commissione ha applicato in via prevalente la Convenzione italo-austriaca del 29 giugno 1981, ratificata dall'Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 762, e ha individuato il centro degli interessi vitali della contribuente in Austria. A tale conclusione ha condotto soprattutto l'esistenza in Austria di una ditta individuale attiva e operativa, oltre alla prevalenza complessiva delle relazioni economiche, personali e sociali. La contribuente è stata quindi considerata fiscalmente residente in Austria ai fini convenzionali, con esclusione della pretesa di assoggettamento fiscale italiano fondata sulla doppia residenza.
Norme richiamate
Articolo 2, commi 2 e 2-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I criteri di diritto interno determinano la residenza fiscale, ma non sono sufficienti a risolvere i casi di doppia residenza quando opera una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.
Convenzione tra Italia e Austria contro le doppie imposizioni, stipulata a Vienna il 29 giugno 1981
criterio del "centro di interessi vitali"
In caso di doppia residenza, la residenza convenzionale deve essere individuata valorizzando lo Stato con il quale la persona mantiene le relazioni personali ed economiche più strette.
Legge italiana di ratifica della Convenzione italo-austriaca
legge 18 ottobre 1984, n. 762
La Convenzione, una volta ratificata, prevale sui criteri interni incompatibili o insufficienti e disciplina la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti.
Massime di principio
- Quando una persona risulta residente secondo le norme interne di due Stati, occorre applicare la convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente esistente tra gli Stati interessati.
- I criteri convenzionali prevalgono, in caso di conflitto o insufficienza, sui criteri nazionali di residenza fiscale.
- Il centro degli interessi vitali si determina mediante una valutazione complessiva delle relazioni economiche, personali e sociali, senza attribuire rilievo esclusivo alla cittadinanza o alla mera iscrizione anagrafica.
- La presenza di un'attività economica effettiva e operativa in uno Stato costituisce un elemento rilevante, ma deve essere valutata insieme all'abitazione, alla famiglia, ai rapporti sociali e agli altri legami personali.
- La residenza fiscale convenzionale richiede una valutazione concreta e complessiva dei legami prevalenti, adeguatamente documentata, per evitare che la stessa persona sia assoggettata a imposizione piena in entrambi gli Stati.
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