Cassazione Penale, Sentenza n. 8580/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che, riqualificando i fatti originariamente contestati, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto societario omettendo la tempestiva dichiarazione di fallimento. Il ricorso articola tre motivi: 1) carenza dell'elemento soggettivo (mancata prova della colpa grave richiesta per la fattispecie), con la difesa che sostiene come il ritardo nel deposito dell'istanza non sia di per sé sufficiente e che la causa dell'aggravamento fosse il mancato incasso di un credito verso altra società in crisi; 2) prescrizione del reato, dedotta con riferimento al diverso tempus commissi delicti delle singole condotte; 3) vizio nella determinazione della pena per omissione di motivazione sul mancato ingresso nel minimo edittale.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato poiché la Corte territoriale aveva provato la consapevolezza dello stato di decozione dell'impresa (preesistente rilevante indebitamento, mancato incasso di un credito significativo da altra società fallita, assenza di misure idonee a ripristinare l'equilibrio), elementi da cui desumere la colpa grave per la scelta di ritardare l'istanza di fallimento. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il tempus commissi delicti della bancarotta prefallimentare si identifica con la dichiarazione di fallimento, non con le singole condotte antecedenti, quindi la prescrizione non è maturata. Il terzo motivo è infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la pena finale (5 mesi e 10 giorni) risultando notevolmente inferiore alla media edittale, il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. pen. è stato ritenuto motivazione sufficiente. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il riferimento sintetico ai criteri di cui all'art. 133 è sufficiente a motivare la determinazione della pena quando la scelta è prossima al minimo edittale; la discrezionalità del giudice di merito sulla graduazione della pena è sindacabile in Cassazione solo per arbitrarietà o manifesta illogicità.
Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743
Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743
Principio secondo il quale l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del fallimento è punibile solo se sussiste la colpa grave; la colpa grave non è presunta per legge.
Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533
Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533
Conferma che la colpa grave è elemento soggettivo richiesto per l'omissione rilevante ai fini di bancarotta semplice e non è desumibile automaticamente dal mero ritardo.
Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785
Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785
Indirizzo secondo il quale il tempus commissi delicti per la bancarotta prefallimentare si identifica nella pronuncia dichiarativa di fallimento, momento da cui decorrono effetti rilevanti ai fini penali e della prescrizione.
Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114
Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114
Ulteriore conferma giurisprudenziale della natura del tempus commissi delicti e della rilevanza della dichiarazione di fallimento quale momento costitutivo per la fattispecie prefallimentare.
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142
Giurisprudenza consolidata sul potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena e sull'onere di motivazione: il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti nell'ambito dei criteri di graduazione, ma il livello di approfondimento richiesto decresce quanto più la pena è prossima al minimo.
Massime di principio
- Per la bancarotta per omissione (pre-fallimentare) è necessario dimostrare la colpa grave: non basta il mero ritardo nella richiesta di fallimento, occorre prova che l'amministratore fosse consapevole dell'impossibilità di proseguire l'attività e abbia volontariamente omesso comportamenti idonei a evitare l'aggravamento del dissesto.
- Il tempus commissi delicti, ai fini della prescrizione per i reati prefallimentari di bancarotta, si individua nella pronuncia dichiarativa di fallimento; pertanto la prescrizione decorre da quel momento e non dalle singole condotte antecedenti.
- Le impugnazioni generiche che non affrontano puntualmente l'argomentazione di merito contenuta nella sentenza di gravame sono destinate all'inammissibilità o al rigetto: il giudice di legittimità richiede un confronto specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito esercita ampia discrezionalità; quando la pena è fissata in misura prossima al minimo, è sufficiente un richiamo sintetico ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. purché non vi sia arbitrarietà o illogicità palese.
- Elementi fattuali quali preesistente debito rilevante, mancato incasso di crediti significativi e assenza di misure correttive concrete possono configurare, congiuntamente, la prova della colpa grave dell'amministratore.
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