Cassazione Penale, Ordinanza n. 09462/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata modificata la decisione di merito sull'affermazione di responsabilità per i fatti contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per tre distinti episodi di ricettazione di arnie. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà doglianze di merito: riproducevano questioni già prospettate in appello, erano già state congruamente esaminate e disattese dal giudice di merito e tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici e decisivi travisamenti del compendio probatorio. Per questo i motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
Non richiamato espressamente nel testo fornito; il dispositivo accerta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o delle prove, quando non si confrontino effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre in modo sovrapponibile le stesse doglianze già dedotte in appello, se la decisione di merito le ha già esaminate e ragionevolmente disattese.
- Per denunciare un vizio di motivazione non basta prospettare una diversa ricostruzione dei fatti: occorre individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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