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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08911/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che dovesse essere riconosciuta la scriminante di cui agli artt. 50 e 59, comma quarto, c.p. Con il secondo ha contestato la mancata esclusione della recidiva ritenuta dai giudici di merito. Con il terzo ha censurato la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendola illegittima o non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito con argomenti logici e giuridici corretti. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva confermato la recidiva con motivazione immune da vizi, valorizzando le caratteristiche del fatto, l'entità del danno e i precedenti penali dell'imputata, indicatori di una maggiore pericolosità sociale. Ha giudicato il terzo motivo manifestamente infondato, ribadendo che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che una motivazione specifica e particolarmente dettagliata è richiesta solo quando la pena si discosti in modo marcato dalla misura media edittale, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta scriminante, senza che la Corte ne ravvisi l'applicabilità nel caso concreto

  • art. 59, comma quarto, c.p.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta scriminante putativa; il motivo è stato ritenuto non specifico

  • art. 132 c.p.

    indicato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio legale di commisurazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputata

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel dispositivo sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già dedotte e confutate dai giudici di merito, senza confronto effettivo con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di una scriminante deve essere sorretta da specifiche argomentazioni in fatto e in diritto; la sola reiterazione di allegazioni già disattese non è sufficiente a superare il vaglio di specificità del ricorso.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizza in modo non manifestamente illogico le caratteristiche del fatto, l'entità del danno e i precedenti penali, quali indici di maggiore pericolosità sociale.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o violazione dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione particolarmente analitica è necessaria solo in caso di significativo scostamento dalla pena media edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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