Cassazione Penale, Sentenza n. 29340/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto dal difensore di Angelo Gervasio avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (biciclette/velocipedi). Il difensore non aveva depositato procura speciale, essendo Gervasio contemporaneamente persona indagata, titolare dei beni sequestrati e legale rappresentante delle società GRV s.r.l. e WRS s.r.l. Il ricorrente ha sostenuto che, quando l'indagato coincide con il titolare dei beni sequestrati, la mera nomina difensiva è sufficiente per proporre il riesame (richiamando art. 322 c.p.p. e giurisprudenza), e ha altresì censurato la motivazione dell'ordinanza come eccessivamente "scarna" (art.125 c.3 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio secondo cui, quando il difensore propone il riesame per conto di un ente (o di chi ha titolo distinto sui beni), deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione, della procura speciale per agire in nome e per conto dell'ente; la mera nomina difensiva non è sufficiente. Ha ritenuto irrilevante il vizio di motivazione denunciato, essendo la Corte in grado di valutare i presupposti della decisione indipendentemente dalla forma della motivazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per responsabilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (irragionevole inammissibilità dell'impugnazione).
Norme richiamate
Prevede l'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte tuttavia può valutare i presupposti della decisione anche se la motivazione è sintetica o assente, quindi il vizio formale di "scarsa" motivazione non è decisivo se il provvedimento è corretto nei presupposti.
Individua i soggetti legittimati a proporre il riesame (chi ha i beni sequestrati e chi potrebbe ottenerne la restituzione); la Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando il difensore agisce per conto di un soggetto diverso dall'indagato (es. la società), è necessaria procura speciale.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (richiamato)
Norma sulle censure ammissibili in cassazione; il ricorrente ha richiamato varie lettere del comma 1, ma la Corte ha considerato anche errati richiami e motivi manifestamente infondati senza incidere sull'esito.
art. 616 c.p.p. (richiamato come criterio per sanzione)
Consente la condanna per colpa dell'autore dell'impugnazione manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha inflitto la sanzione pecuniaria (e spese).
Massime di principio
- Quando il difensore propone un riesame per conto di un ente o di un soggetto diverso dall'indagato, deve essere depositata al momento del deposito dell'impugnazione la procura speciale che lo abiliti ad agire in nome e per conto di tale soggetto; la mera nomina difensiva non basta.
- Se l'indagato è anche il rappresentante legale dell'ente titolare dei beni sequestrati, la differenza tra agire in proprio e in nome dell'ente rileva: per tutelare l'interesse dell'ente è richiesta procura speciale al difensore.
- La carenza formale (es. motivazione sintetica) non impedisce alla Corte di accertare la correttezza dei presupposti del provvedimento: la valutazione di merito sul rito può essere svolta anche quando la motivazione è 'scarna'.
- Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda; è dunque opportuno verificare preventivamente la fondatezza e la completezza formale dell'impugnazione (documenti e procure) prima del deposito.
- In casi simili, è buona prassi allegare sempre al ricorso la documentazione che dimostri la legittimazione attiva (procure, atti societari, titolarità dei beni) per evitare inammissibilità per difetto di rappresentanza.
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