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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36289/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti con mansioni di macchinista avevano chiesto che, nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, fossero incluse tre voci economiche corrisposte in costanza di lavoro: l’"incentivo per attività di condotta", l’"indennità di riserva" e l’"indennità di assenza dalla residenza". In primo grado avevano domandato la declaratoria di nullità delle clausole collettive che escludevano tali voci dalla retribuzione feriale e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento, ritenendo che quelle voci fossero intrinsecamente connesse alle mansioni e allo status professionale del macchinista e che la loro esclusione fosse idonea a disincentivare la fruizione delle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c. sulla nozione di ferie retribuite; (2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 20, comma 3, del contratto collettivo aziendale, sostenendo che la determinazione del contenuto della retribuzione feriale sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva; (3) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, contestando l’interpretazione della nozione europea di ferie retribuite e l’accertamento in concreto del carattere dissuasivo della mancata corresponsione delle voci; (4) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuto sospesa la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi per tutta la durata del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva incluso nella retribuzione dovuta durante le ferie le voci economiche stabilmente collegate alle mansioni di macchinista e allo status professionale del lavoratore, valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio per cui le ferie non devono comportare una riduzione retributiva idonea a dissuaderne la fruizione. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e che l’ulteriore apprezzamento sulla incidenza concreta delle singole indennità spettava al giudice nazionale. Infine, ha confermato che, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 Dir. 2003/88/CE

    le ferie annuali retribuite devono garantire al lavoratore il mantenimento della retribuzione ordinaria, in modo da non dissuaderlo dalla fruizione del riposo annuale

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione

  • art. 2109 c.c.

    richiamato in tema di ferie e loro disciplina retributiva

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, per i diritti non già prescritti, decorre dalla cessazione del rapporto nel nuovo regime di stabilità attenuata

  • art. 2935 c.c.

    il termine di prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, qui dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 18 l. 300/1970

    richiamato nel ragionamento sulla stabilità del rapporto prima delle modifiche che hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese tenendo conto del numero dei controricorrenti

Massime di principio

  • Nella nozione di ferie retribuite rientrano non solo gli elementi fissi della paga, ma anche gli importi pecuniari che risultano intrinsecamente collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro mancata corresponsione possa ridurre in concreto la retribuzione ordinaria durante il riposo annuale.
  • La verifica se una specifica voce retributiva debba essere inclusa nel trattamento ferie richiede un accertamento in concreto della sua natura e della sua incidenza economica; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito se coerentemente motivato.
  • Le clausole della contrattazione collettiva non possono essere applicate in modo da svuotare il diritto alle ferie retribuite o da introdurre un effetto dissuasivo sulla loro effettiva fruizione, dovendo l’interpretazione del diritto interno essere conforme alla direttiva europea.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e la controversia richieda soltanto l’applicazione di tali principi al caso concreto.
  • Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante il suo svolgimento, in ragione del venir meno della precedente stabilità del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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