Cassazione Penale, Sentenza n. 17495/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese (01/09/2023) che aveva disposto la correzione della sentenza del 23/02/2021 sostituendo il nome "Ciappa Maria Letterina" con "Ciappa Maria" in tutte le parti. La ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e la revoca dell'ordinanza sostenendo che la correzione era stata disposta senza contraddittorio e quindi illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per violazione del principio del contraddittorio, osservando che la correzione non era un mero errore materiale privo di incidenza sul dispositivo ma riguardava l'identità della condannata e quindi profili attinenti alla responsabilità. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta nullità ex art. 178 cod. proc. pen. Ha inoltre precisato che la violazione del contraddittorio può essere dedotta in cassazione se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale, interesse che nel caso di specie sussisteva. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Norme richiamate
«l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.»
La norma viene interpretata come causa di nullità per provvedimenti di correzione adottati senza garantire il contraddittorio; la correzione de plano senza udienza camerale e senza avviso alle parti è illegittima quando incide su diritti o responsabilità della parte.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, n. 16;74 del 09/01/2013 (Ioculano, Rv. 254230); Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019 (Blasizza, Rv. 277247)
La giurisprudenza conferma che la correzione de plano senza camera di consiglio e senza avviso alle parti è nulla; inoltre stabilisce che la violazione del contraddittorio è deducibile in cassazione solo se la parte mostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale.
Massime di principio
- Una correzione della sentenza che incide sull'identità della condannata o su aspetti della responsabilità non può essere effettuata "de plano" senza garantire il contraddittorio e la partecipazione della difesa.
- La correzione di mero errore materiale è ammessa, ma quando la correzione influisce sul contenuto sostanziale del dispositivo deve essere preceduta da procedura camerale con avviso alle parti.
- L'adozione di provvedimenti di correzione senza fissazione della camera di consiglio e senza comunicazione alle parti può determinare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Per impugnare in cassazione la violazione del contraddittorio è necessario che la parte dimostri un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (es. quando la correzione incide su diritti o responsabilità).
- Se la Corte di legittimità annulla per violazione del contraddittorio la correzione, il rimedio ordinario è il rinvio al giudice di merito per riesame nel rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa.
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