Cassazione Penale, Ordinanza n. 23708/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per furto e tentato furto. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p., ma secondo la Corte risultava del tutto generico e indeterminato: non esplicitava quali elementi concreti sorreggessero la censura, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non consentiva quindi al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che la doglianza formulata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. era generica e non articolata su elementi concreti idonei a criticare la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione di una causa di proscioglimento immediata deve essere sorretta da censure specifiche e non meramente assertive; non basta invocare la norma senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che la renderebbero applicabile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione puntuale delle ragioni di doglianza; la mancanza di specificità e determinatezza rende il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere autosufficiente e specifico: la parte ricorrente deve indicare con precisione quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata si assumono erronei e per quali ragioni.
- La mera deduzione formale della violazione dell'art. 129 c.p.p., senza confronto con la motivazione della decisione impugnata e senza indicazione degli elementi decisivi trascurati, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso consegue anche quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente corretta e la censura non consenta alla Corte di cassazione di esercitare il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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