Cassazione Penale, Ordinanza n. 34873/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori statuizioni sul merito della condanna di appello, che resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata disapplicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla recidiva, ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve valutare in concreto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito fondata sulla mancata completa e leale ammissione della condotta, sulla commissione del fatto durante una misura cautelare per altro reato e sull'assenza di elementi positivi valorizzabili.
Norme richiamate
Il giudice, nel valutare la recidiva, deve esaminare in concreto il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, senza basarsi solo sulla gravità dei fatti o sul lasso temporale tra essi.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere mantenuta se la motivazione di merito dà conto in concreto della persistente inclinazione al delitto e della rilevanza criminogena delle pregresse condotte.
Massime di principio
- La valutazione della recidiva non può essere automatica o ancorata esclusivamente alla gravità dei fatti e alla loro collocazione temporale, ma richiede un apprezzamento concreto della relazione tra precedenti penali e reato attualmente giudicato.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito motivi, in modo non apparente, sulla persistenza di una inclinazione al delitto desumibile dai precedenti specifici e dal loro collegamento con il fatto per cui si procede.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non illogica, potendo valorizzarsi negativamente la mancata piena ammissione della condotta, la commissione del reato durante una misura cautelare e l'assenza di elementi positivi di segno favorevole.
- In sede di legittimità, censure meramente reiterative di questioni già valutate dal giudice di merito sono inammissibili quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e conforme ai principi di diritto consolidati.
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