Cassazione Civile, Ordinanza n. 18323/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso con cui il raggruppamento temporaneo di imprese aveva liquidato la TARSU per l'anno d'imposta 2012. La contribuente aveva eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che, anche a voler attribuire efficacia interruttiva all'avviso bonario notificato il 26 febbraio 2014, il successivo avviso impugnato era stato notificato solo il 31 dicembre 2019 / 3 gennaio 2020, quando era ormai decorso il termine quinquennale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello, ritenendo che l'avviso bonario fosse atto idoneo a interrompere la prescrizione perché diretto a sollecitare il pagamento. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione maturata dopo l'atto interruttivo, cioè sul decorso del termine quinquennale tra l'avviso bonario e l'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: la decisione d'appello si era pronunciata solo sull'efficacia interruttiva dell'avviso bonario, ma non aveva esaminato il distinto profilo dell'ulteriore decorso del termine prescrizionale quinquennale dopo quella notifica. Ritenuta la causa matura per la decisione, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente, annullando l'atto impugnato e la relativa iscrizione a ruolo. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di legittimità è stata proposta per violazione processuale deducendo l'omessa pronuncia del giudice di merito.
Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi di gravame e non può limitarsi a esaminare solo una parte del tema decisorio; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
La memoria è stata richiamata come successiva illustrazione del motivo in sede di legittimità.
art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013
È stata richiamata per il computo del termine di prescrizione quinquennale, con sospensione dal 1° gennaio al 15 giugno 2014 e decorrenza dal sessantesimo giorno successivo al periodo sospensivo.
Massime di principio
- Sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello esamina solo un segmento dell'eccezione o del motivo di gravame, tralasciando un distinto profilo decisivo del thema decidendum.
- In materia di riscossione dei tributi, l'efficacia interruttiva di un atto che solleciti il pagamento non esaurisce l'esame della prescrizione: occorre verificare anche se, dopo l'atto interruttivo, sia trascorso il termine prescrizionale prima della notifica del successivo atto.
- Se il vizio denunciato in cassazione riguarda l'omesso esame di un motivo di appello e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito quando la causa sia già matura.
- Nel valutare la prescrizione del credito tributario, il giudice deve considerare compiutamente il periodo successivo all'eventuale atto interruttivo e le eventuali sospensioni di legge rilevanti per il calcolo del termine.
Come è indicizzato
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