Cassazione Penale, Ordinanza n. 12336/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in materia di patteggiamento. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che avevano definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'omessa o viziata motivazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. e la violazione di legge. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i ricorsi non si fondavano su censure riconducibili ai motivi tassativi ammessi contro il patteggiamento, ma su questioni che implicavano valutazioni in fatto e profili motivazionali/probatori, non consentiti in questa sede. La Corte rileva inoltre che non è proponibile il controllo sull'eventuale mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è oggetto di un regime di impugnazione fortemente limitato.
proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017
La riforma ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel ricorso contro il patteggiamento non è deducibile l'omessa valutazione delle cause di proscioglimento immediato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile solo quando l'errore sia immediatamente percepibile dalla contestazione e dalla sentenza, senza necessità di accertamenti in fatto o valutazioni probatorie ulteriori.
- Non è consentito trasformare il ricorso contro il patteggiamento in un sindacato sulla motivazione della sentenza o sulla valutazione delle prove, poiché tali profili esulano dai motivi tassativi di impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento non può essere dedotta l'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se tale doglianza non rientra nei motivi tipizzati dalla legge.
Come è indicizzato
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