Cassazione Penale, Sentenza n. 24566/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/01/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma del 05/03/2023. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata allegazione, insieme all'atto di impugnazione, dell'elezione di domicilio e (se richiesta) di un mandato specifico a impugnare, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., così come vigente al momento della proposizione dell'appello. Il ricorrente ha dedotto che tali disposizioni non si applicavano perché la sentenza di primo grado era stata pronunciata con l'imputato presente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che l'appello era stato presentato il 17/07/2024, nel periodo di vigenza della formulazione originaria dell'art. 581, comma 1-ter, e quindi l'onere di allegare l'elezione di domicilio gravava sull'appellante. Pur riconoscendo che la presenza dell'imputato al primo grado è fattispecie diversa, la norma originaria richiedeva comunque l'allegazione dell'elezione di domicilio per le impugnazioni presentate tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024. Le Sezioni Unite hanno ammesso che l'onere può essere assolto tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, ma nel caso concreto l'appello, proposto da difensore d'ufficio, non conteneva un richiamo espresso e specifico (il generico riferimento in epigrafe è risultato insufficiente). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia); in vigore per impugnazioni presentate dal 30/12/2022
Nella formulazione originaria imponeva, a pena di inammissibilità, che all'atto di impugnazione fosse allegata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Applicabile alle impugnazioni presentate tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024, indipendentemente dalla presenza o meno dell'imputato al primo grado.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 150/2022; modificato dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114
Nella formulazione originaria richiedeva, a pena di inammissibilità, che l'imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza producesse, unitamente all'atto di appello, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. La legge 9/8/2024 ha poi inserito la locuzione "di ufficio" dopo "del difensore", incidendo sugli obblighi del difensore.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
disciplinava l'ambito di vigenza delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022
Ha precisato che le nuove disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (dopo il 30/12/2022).
art. 2: abrogazione del comma 1-ter e inserimento delle parole "di ufficio" dopo "del difensore" nel comma 1-quater
Ha abrogato l'art. 581 comma 1-ter e modificato il comma 1-quater, alterando gli obblighi relativi all'elezione di domicilio e al mandato per l'impugnazione; ha pertanto inciso sull'applicabilità delle regole per le impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore.
Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice / Alvaro)
pronuncia depositata nel 2025 (Rv. 287855)
Ha chiarito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter (abrogata dalla legge 9/8/2024) si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e che l'onere di deposito dell'elezione di domicilio può essere assolto attraverso un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio indicando la sua collocazione nel fascicolo, purché ciò consenta l'immediata e inequivoca localizzazione per la notificazione.
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; regolamenta la pronuncia sulla inammissibilità o infondatezza dei ricorsi.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di deposito dell'impugnazione e la disciplina normativa vigente a quella data: per ricorsi depositati tra il 30/12/2022 e il 24/08/2024 operava l'obbligo, a pena di inammissibilità, di allegare l'elezione di domicilio all'atto di impugnazione.
- Quando possibile, allegare direttamente l'elezione/dichiarazione di domicilio all'atto di impugnazione per eliminare ogni rischio di inammissibilità.
- Se si fa riferimento a una precedente elezione/dichiarazione di domicilio già presente nel fascicolo, il richiamo deve essere espresso e specifico e deve indicare con precisione la sua collocazione nel fascicolo processuale (data/atto/posizione) in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione.
- Evitare riferimenti generici (ad es. richiamo in epigrafe) che le Corti possono ritenere insufficienti; la specificità è essenziale.
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, assicurarsi altresì di allegare, se richiesto dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione, il mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
- Tenere conto delle modifiche legislative successive (es. Legge 9/8/2024) che possono spostare o eliminare gli oneri a carico del difensore: controllare sempre la normativa applicabile al momento del deposito.
- Per i difensori d'ufficio, considerare le variazioni introdotte dalla normativa e, in caso di dubbio, procedere comunque al deposito dell'elezione di domicilio e, se necessario, del mandato a impugnare per evitare condanne per inammissibilità e relative sanzioni.
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