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Ordinanza

Ordinanza n. 4416/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, con cui l’ARES 118 ha approvato le graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d’Ambulanza, indetto con Deliberazione n. 557 del 26.06.2024, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del ricorrente, inserendolo nell’elenco dei candidati esclusi di cui all’Allegato 3.

Giustizia amministrativa202606820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria di merito di un concorso pubblico per 143 posti di operatore tecnico specializzato – autista d'ambulanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione con cui l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 ha approvato le graduatorie di merito del concorso e lo ha inserito nell'elenco degli esclusi. La contestazione riguardava il mancato riconoscimento del requisito previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, consistente in cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Il bando consentiva di documentare il requisito mediante certificazione rilasciata dalla ditta oppure attestazione del Centro per l'impiego, incluso il modello C2 storico, e richiedeva che l'attività fosse stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale e assicurativa vigente. L'amministrazione ha rilevato che dal modello C2 risultava la qualifica di "addetti alle consegne" e non quella corrispondente all'esperienza professionale di autista di ambulanza; il ricorrente sosteneva evidentemente la rilevanza dell'esperienza allegata ai fini dell'ammissione. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede sommaria ha ritenuto che, secondo il bando, il requisito dovesse consistere in esperienza professionale documentata e svolta regolarmente, nel rispetto della normativa previdenziale e assicurativa, sicché eventuali prestazioni meramente di fatto non sarebbero rilevanti. Ha inoltre considerato che la dicitura "addetti alle consegne" risultante dal modello C2 non sembrava comprovare il possesso dei cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo richiesto dal concorso. L'ordinanza non definisce il merito della controversia. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARES 118 ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., secondo le modalità indicate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, del bando di concorso

    una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l’impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)

    Il requisito dell'esperienza professionale poteva essere documentato con la certificazione datoriale o con l'attestazione del Centro per l'impiego.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti indicati dal giudice, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il TAR l'ha disposta tramite pubblicazione dell'avviso e degli atti sul sito istituzionale dell'amministrazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare, che è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso richiede una determinata esperienza professionale maturata nel corrispondente profilo e documentata secondo modalità prestabilite, la verifica del requisito deve essere effettuata sulla base della documentazione prevista dal bando e della corrispondenza tra l'attività formalmente attestata e il profilo richiesto.
  • Ai fini del possesso di un requisito di esperienza professionale, il bando può legittimamente richiedere che l'attività sia stata svolta regolarmente e nel rispetto della normativa previdenziale e assicurativa; le prestazioni meramente di fatto non sono computabili se incompatibili con tale prescrizione.
  • In sede cautelare, la risultanza documentale secondo cui il candidato ha svolto attività formalmente qualificata come "addetto alle consegne", anziché attività corrispondente al profilo professionale richiesto, può escludere il fumus necessario alla sospensione dell'esclusione concorsuale.
  • Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti inseriti in una graduatoria concorsuale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, se tale modalità è idonea a bilanciare il diritto di difesa e l'esigenza di evitare oneri sproporzionati per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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