Cassazione Penale, Sentenza n. 12972/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato le condanne per rapina aggravata, detenzione e porto d'armi in luogo pubblico e ricettazione. Brunetti contestava: a) la valutazione della prova genetica (la corte di merito avrebbe confuso il test di compatibilità genetica - TCG - con un esame del DNA più probatorio e avrebbe valorizzato l'uso di profili presenti in banca dati), b) la comparazione antropometrica delle immagini nonostante i volti travisati e la zoppia del ricorrente, c) la mancanza di prova che l'arma fosse reale (esclusione che potesse trattarsi di arma giocattolo), d) l'erroneo diniego delle attenuanti generiche. Criscuolo contestava: a) l'insufficienza di elementi per ritenere consapevolezza della provenienza illecita delle autovetture (ricettazione), b) la carenza di prova sul carattere effettivamente idoneo allo sparo dell'arma non sequestrata, c) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l'ammissione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i ricorsi nella parte relativa alla valutazione di merito (comparazione genetica, raffronti antropometrici, prova complessiva, ricettazione e diniego delle attenuanti), ribadendo il principio che la valutazione degli elementi probatori è riservata al giudice del merito salvo vizi del percorso motivazionale. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al reato di detenzione e porto d'armi in luogo pubblico per entrambi (Criscuolo e Brunetti, cui è esteso l'effetto dell'annullamento): la motivazione della Corte di appello, che aveva tratto la certezza dell'arma reale da inferenze e da una "prova negativa" (assenza di dichiarazioni contrarie dei presenti), è stata giudicata insufficiente. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo 2), con dichiarazione che il fatto non sussiste e con eliminazione della pena di mesi 8 di reclusione e C 334,00 di multa (e relativa riduzione sulle altre pene per effetto del rito). Il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile o confermato.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Richiamata nella censura difensiva in relazione alla valutazione probatoria; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione attiene al merito della valutazione delle prove e non sia materia di sindacato in sede di legittimità salvo vizi nella motivazione.
artt. 10, 12-14, 14 L. n. 497/1974
Norme richiamate rispetto alla disciplina delle armi e alla loro distinzione da riproduzioni giocattolo; la Corte ha statuìto che per ritenere il reato di porto/detenzione di arma comune da sparo è necessario un apprezzamento probatorio positivo che attesti la natura reale dell'arma, non può fondarsi su mere inferenze statistiche o su prova negativa.
Richiamato come parametro del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che, con riferimento al porto/detenzione di arma, il giudice di merito non poteva limitarsi a congetture per affermare la natura idonea allo sparo dell'arma non sequestrata.
Principio di diritto (giurisprudenza consolidata)
La Corte ha ribadito il principio che il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione di merito degli elementi probatori se non in presenza di un vizio del percorso motivazionale; non è ammessa la riconsiderazione dei fatti e della loro valutazione a fini di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione del caso concreto fatta dal giudice di merito: le censure che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili salvo che emerga un vizio logico o motivazionale idoneo a rendere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le risultanze di esami genetici vanno valutate nel loro contesto tecnico e probatorio; contestazioni sulla qualità o sulla metodologia (es. TCG vs esame del DNA tradizionale, uso di dati di banca dati) sono in linea di principio questioni di merito, valutabili dal giudice e non sindacabili in Cassazione se la motivazione non è viziata.
- Per ritenere il reato di porto o detenzione di arma comune da sparo, quando l'arma non è stata sequestrata o identificata, è necessaria una prova positiva e non conjectural: non basta una inferenza derivata dal comportamento o da confronti statistici; la percezione da parte delle persone presenti o dichiarazioni che attestino la realtà dell'arma sono elementi decisivi.
- La mancanza di sequestro/identificazione dell'arma aggrava l'onere probatorio della pubblica accusa: non è ammissibile fondare la condanna su una prova negativa (cioè sull'assenza di affermazioni contrarie da parte dei testimoni).
- Per la concessione delle attenuanti generiche è necessario che la loro richiesta sia motivata con specifici elementi e fatti concreti; domande generiche sul "buon comportamento processuale" o sull'età non sono sufficienti a giustificare la riduzione di pena.
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