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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14642/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico in regime internazionale composto da un pro rata italiano e da una quota estera, aveva chiesto gli aumenti previsti dall’art. 10, comma 3, della L. n. 160 del 1975. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 2307/2013 depositata il 16 luglio 2013, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. La pensionata ha proposto un unico articolato motivo, denunciando la violazione dell’art. 10 della L. n. 160 del 1975 e contestando che il diritto alle quote aggiuntive potesse essere escluso perché il trattamento, considerando il pro rata italiano calcolato senza integrazione al minimo e la pensione estera, non superava il trattamento minimo. Ha sostenuto che, nel verificare il superamento del minimo, non dovesse essere computata l’integrazione al minimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del diritto alle quote aggiuntive previste dall’art. 10, comma 3, della L. n. 160 del 1975, occorre verificare se il pro rata italiano effettivamente erogato dall’INPS sia superiore al trattamento minimo. Poiché il pro rata italiano era integrato al minimo, risultava che il suo importo a calcolo, sommato alla pensione estera, era inferiore al minimo; l’integrazione non può essere aggiunta al calcolo per far risultare il superamento della soglia, altrimenti anche pensioni di importo a calcolo molto basso verrebbero considerate superiori al minimo. La Corte ha confermato la decisione d’appello e condannato la ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge, nonché euro 200 per esborsi. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 1 e 3, L. n. 160/1975

    Si tratta di accertare quale fosse la pensione effettiva che l’Inps ha erogato, ossia il pro rata italiano, e verificare se questo sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore, spettano le quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, oggetto della domanda della ricorrente.

    Le quote aggiuntive previste dal comma 3 spettano soltanto quando il pro rata italiano effettivamente erogato sia superiore al trattamento minimo; non è sufficiente che il trattamento complessivo superi il minimo includendovi l’integrazione al minimo.

  • art. 14 D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni dalla L. n. 33/1980

    Si tratta di accertare quale fosse la pensione effettiva che l’Inps ha erogato, ossia il pro rata italiano, e verificare se questo sia o non superiore al minimo, in quanto, solo se superiore, spettano le quote aggiuntive di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3, oggetto della domanda della ricorrente.

    La disciplina che ha esteso alle pensioni inferiori al trattamento minimo la perequazione automatica prevista dall’art. 10, comma 1, non si applica alle quote aggiuntive del comma 3: la Corte distingue i due benefici e limita queste ultime alle pensioni il cui pro rata italiano supera il minimo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In ragione del rigetto del ricorso e della data in cui è stato proposto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per le pensioni conseguite mediante totalizzazione di periodi lavorativi prestati in diversi Stati membri, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, comma 3, della L. n. 160 del 1975 spettano solo se il pro rata italiano è superiore al trattamento minimo.
  • Ai fini del requisito del superamento del trattamento minimo per le quote aggiuntive, l’integrazione al minimo corrisposta sul pro rata italiano non va sommata alla pensione italiana a calcolo né utilizzata per innalzare il trattamento rilevante: l’integrazione presuppone che l’importo a calcolo sia inferiore al minimo.
  • L’estensione della perequazione automatica alle pensioni inferiori al minimo, prevista per il beneficio di cui all’art. 10, comma 1, della L. n. 160 del 1975, non comporta l’estensione alle pensioni sotto il minimo delle quote aggiuntive disciplinate dal comma 3.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza

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