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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14643/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 293/2006 passata in giudicato, aveva condannato l’ente previdenziale a ricalcolare la quota di pensione da corrispondere mensilmente sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. 19 febbraio 1981, pronunciando una condanna generica. In un successivo giudizio di quantificazione, il Tribunale aveva escluso, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, che spettasse un aumento del rateo. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 563/2013 depositata il 10 marzo 2014, riformò tale decisione e riconobbe al pensionato un aumento mensile di Euro 248,42 lordi, corrispondente a Lire 481.011, ritenendo che la pronuncia passata in giudicato avesse accolto la domanda subordinata e imponesse il riconoscimento dell’aumento calcolato dal pensionato. L’ente previdenziale propose ricorso per cassazione con un motivo, denunciando nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., nonché dell’art. 34 della L. n. 859 del 1965. Sostenne che la scelta di coefficienti diversi incideva sulla quota liquidata in capitale, ma non modificava il rateo periodico; che il giudicato aveva disposto soltanto il ricalcolo secondo i coefficienti corretti e non aveva riconosciuto un aumento; e che l’ammontare eventualmente dovuto doveva essere accertato nella fase di quantificazione, senza recepire i conteggi del pensionato. In via preliminare, il pensionato eccepì la tardività del ricorso per inosservanza del termine breve.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: la notificazione della sentenza d’appello all’ente quale parte, anziché al procuratore costituito, non era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni. Ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, rilevando che la sentenza passata in giudicato aveva stabilito i criteri per il ricalcolo e pronunciato condanna generica, ma non aveva accertato né determinato in concreto l’esistenza o l’importo di un aumento. La Corte d’appello aveva quindi erroneamente riconosciuto Euro 248,42 mensili senza svolgere gli accertamenti necessari e in contrasto con la valutazione del Tribunale svolta anche sulla base di una CTU. La condanna generica lascia alla successiva fase di quantificazione l’accertamento dell’effettiva esistenza del pregiudizio o dell’aumento, applicando i criteri coperti dal giudicato; tali criteri possono anche condurre a escludere somme ulteriori. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, anche per le spese, affinché accerti se spetti al pensionato un ulteriore importo sul rateo mensile rispetto a quanto già corrisposto.

Norme richiamate

  • art. 278, comma 1, c.p.c.

    la pronuncia di condanna generica di cui all’art. 278 c.p.c., comma 1 copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato.

    La condanna generica accerta il presupposto astratto della possibile pretesa, ma non rende certo che il pregiudizio si sia effettivamente verificato né anticipa la quantificazione: questi aspetti restano da accertare nella fase successiva.

  • art. 2909 c.c.

    In sostanza il giudicato ha determinato i criteri di calcolo di un possibile aumento del trattamento pensionistico. Tali criteri, tuttavia, possono portare o meno al riconoscimento di un aumento del trattamento pensionistico goduto, non potendosi escludere che il pregiudizio lamentato non si sia prodotto o non sia riconducibile all’applicazione dei coefficienti individuati dallo S. sulla quota di pensione corrispostagli mensilmente.

    Il giudicato formatosi sulla condanna generica vincola quanto ai criteri di calcolo stabiliti, ma non comporta necessariamente il riconoscimento di un importo positivo: nella fase di quantificazione va accertato se, applicando quei criteri, sussista concretamente un aumento.

  • art. 112 c.p.c.

    Sotto tale profilo emerge la violazione delle regole del giudicato atteso che la pronuncia di condanna generica emessa dal Tribunale di Trieste non necessariamente doveva tradursi nel riconoscimento di un aumento, qualsiasi esso fosse, ma imponeva di svolgere ogni necessario accertamento volto alla quantificazione delle somme eventualmente da riconoscersi.

    La decisione sulla quantificazione deve rispettare l’ambito della pronuncia generica: non può attribuire automaticamente una somma senza accertarne i presupposti e l’importo, né trasformare i criteri di calcolo stabiliti in un riconoscimento certo di aumento.

Massime di principio

  • La condanna generica, anche quando passata in giudicato, non determina automaticamente l’esistenza concreta né l’entità del credito: la successiva fase di quantificazione deve accertare se il pregiudizio o l’incremento si sia effettivamente verificato.
  • Quando il giudicato stabilisce i criteri per calcolare un possibile aumento, la fase successiva deve applicare quei criteri e verificare il risultato concreto; l’accertamento può concludersi anche con l’esclusione di somme ulteriori.
  • La notificazione della sentenza alla parte costituita, anziché al suo procuratore costituito, non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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