Cassazione Civile, Sentenza n. 14641/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, dipendente dell’Agenzia delle Entrate con qualifica di funzionario, aveva ricoperto dal 1° gennaio 2008 un incarico dirigenziale temporaneo, conferito per coprire una posizione vacante nelle more delle procedure concorsuali. Il 25 marzo 2015 l’Agenzia revocò l’incarico in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che aveva dichiarato illegittima la disciplina legislativa posta a fondamento di tali conferimenti e delle successive proroghe. Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell’8 marzo 2017, respinse le domande del dipendente; la Corte d’appello di Salerno dichiarò inammissibile l’appello con ordinanza del 9 aprile 2018 ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Il dipendente propose ricorso per cassazione articolato in sette motivi. Le domande di merito, come riportate nella sentenza, riguardavano la legittimità della revoca e il mantenimento dell’incarico fino alla scadenza originaria, l’indennità sostitutiva del preavviso, la costituzione di un rapporto dirigenziale ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 e, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte non ha esaminato i singoli motivi perché il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso, con adesione dell’Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; di conseguenza non ha deciso nel merito i sette motivi. Ha stabilito che non vi era luogo a condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. e che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato: tale conseguenza, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, opera nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile al caso di estinzione per rinuncia. Dispositivo: giudizio estinto; nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al giudizio determina la sua estinzione a norma dell’art. 390 c.p.c..
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
Non vi è luogo a condanna alla spese a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
Nel caso deciso, estinto il giudizio per rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).
Il raddoppio del contributo unificato è limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Poiché la misura è eccezionale e di stretta interpretazione, non si estende per analogia all’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al giudizio determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; trattandosi di misura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non si applica all’estinzione per rinuncia.
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