Cassazione Civile, Sentenza n. 14371/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il lavoratore ha agito per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente, benché dal maggio 2001 al febbraio 2009 fosse formalmente inquadrato alle dipendenze di altre società. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 199/2017 depositata il 13 febbraio 2017, ha respinto l’appello, ritenendo che l’istruttoria escludesse un appalto illecito ai sensi della L. n. 1369/1960 e del D.Lgs. n. 276/2003. In Cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 1369/1960 e degli artt. 20-29 del D.Lgs. n. 276/2003, contestando la mancata applicazione della presunzione assoluta prevista dalla disciplina previgente e l’erronea o insufficiente considerazione del rischio d’impresa; il secondo ha lamentato le medesime violazioni normative e la nullità della sentenza per omesso esame di documenti; il terzo ha denunciato le stesse violazioni, nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omessa o erronea valutazione delle prove. Nel complesso, i motivi sollecitavano una diversa lettura delle risultanze testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione del criterio secondo cui la presunzione assoluta di interposizione illecita prevista dall’art. 1, comma 1, della L. n. 1369/1960 opera quando i mezzi forniti dal committente rendono del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore; la modestia di tale apporto va accertata in concreto in rapporto all’oggetto e al contenuto dell’appalto. La presunzione non opera se l’appaltatore fornisce un apporto rilevante, anche mediante capitale diverso dai costi del lavoro, know-how, software o altri beni immateriali preminenti nell’economia dell’appalto. Con il D.Lgs. n. 276/2003 la presunzione della legge del 1960 è stata abrogata: la proprietà dei mezzi di produzione non è necessaria e la genuinità dell’appalto può risultare da apprezzabili indici di autonomia organizzativa; negli appalti leggeri è sufficiente l’effettiva gestione dei dipendenti da parte dell’appaltatore. Quanto alle censure probatorie, la Corte ha rilevato che esse chiedevano una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre precisato che l’art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice disattende il regime legale di valutazione della prova o applica il prudente apprezzamento a una prova soggetta a diverso regime, circostanze non ravvisate. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, L. n. 1369/1960
in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione “iuris et de iure”) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto
La presunzione assoluta di pseudoappalto richiede che i mezzi conferiti dal committente rendano del tutto marginale l’apporto dell’appaltatore. La rilevanza dell’apporto di quest’ultimo va accertata concretamente in rapporto all’oggetto e al contenuto dell’appalto e può consistere anche in capitale non destinato al costo del lavoro, know-how, software e altri beni immateriali preminenti.
art. 29 D.Lgs. n. 276/2003
Detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003 laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un’epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purchè vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. “leggeri” in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti”
Nel regime del D.Lgs. n. 276/2003 la genuinità dell’appalto non dipende dalla titolarità dei mezzi di produzione da parte dell’appaltatore, purché siano dimostrabili apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Negli appalti che richiedono mezzi o materiali importanti l’autonomia va valutata anche rispetto alla loro organizzazione; negli appalti leggeri può bastare l’effettiva gestione dei dipendenti.
art. 116 c.p.c.
infatti la violazione di detta disposizione sussiste solo quando il giudice di merito disattenda il principio espresso dalla norma in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice si discosta dal regime legale di valutazione della prova senza una deroga prevista dalla legge, oppure sottopone al prudente apprezzamento una prova soggetta a un regime valutativo diverso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nella sostanza si invoca esplicitamente ed inammissibilmente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, testimoniali e documentali, non a caso diffusamente richiamate, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La censura che, pur presentata come violazione di legge o vizio motivazionale, mira in sostanza a rivalutare prove testimoniali e documentali sollecita un sindacato di merito precluso alla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime della L. n. 1369/1960, la presunzione assoluta di interposizione illecita opera quando i mezzi forniti dal committente rendono del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore; la marginalità va accertata in concreto in relazione all’oggetto e al contenuto dell’appalto.
- L’apporto rilevante dell’appaltatore può consistere, oltre che nei mezzi materiali, in capitale diverso da quello destinato al costo del lavoro, know-how, software e altri beni immateriali che abbiano rilievo preminente nell’economia dell’appalto.
- Nel regime del D.Lgs. n. 276/2003, la proprietà dei mezzi di produzione da parte dell’appaltatore non è requisito indispensabile per la genuinità dell’appalto, purché emergano apprezzabili indici di autonomia organizzativa. Negli appalti leggeri, in cui l’attività si risolve prevalentemente nel lavoro, può essere sufficiente l’effettiva gestione dei dipendenti da parte dell’appaltatore.
- La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è fondata solo quando il giudice applica un regime di valutazione della prova diverso da quello legalmente previsto, senza una deroga normativa, oppure applica il prudente apprezzamento a prove soggette a diverso regime.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: la richiesta di rivalutare le risultanze testimoniali e documentali, anche se formulata come violazione di legge o vizio della sentenza, investe il merito ed è preclusa in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 8 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14381/2020 del 08/07/2020
- Sentenza lavoro · 8 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14370/2020 del 08/07/2020
- Sentenza lavoro · 8 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14377/2020 del 08/07/2020
- Sentenza lavoro · 7 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14082/2020 del 07/07/2020
- Sentenza lavoro · 7 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14087/2020 del 07/07/2020
- Sentenza lavoro · 7 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 14088/2020 del 07/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →