Cassazione Civile, Sentenza n. 14370/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n. 19520/2013, che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento intimatole il 13 maggio 2011 dalla società datrice, condannandola alla reintegrazione e al risarcimento previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La società era stata dichiarata fallita pochi giorni prima della pronuncia. La lavoratrice aveva quindi chiesto l’estensione degli effetti della sentenza nei confronti del fallimento, dopo avere insinuato al passivo un credito pari all’indennità sostitutiva della reintegrazione, esercitando l’opzione prevista dall’art. 18, comma 5. Il giudice fallimentare l’aveva esclusa dal passivo e aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione allo stato passivo, rilevando l’inopponibilità della precedente sentenza al fallimento. Il Tribunale del lavoro aveva respinto l’opposizione all’ordinanza emessa nella fase sommaria ai sensi della L. n. 92/2012, art. 1, comma 49; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5614/2017 depositata il 7 luglio 2017, aveva rigettato il reclamo, ritenendo formatasi una preclusione endofallimentare sulla mancata prova del credito. Con il primo motivo la lavoratrice denunciava falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.: sosteneva che il giudice fallimentare avesse pronunciato soltanto in rito sull’inopponibilità della sentenza e che, data la competenza funzionale del giudice del lavoro in materia di licenziamento e l’assenza di vis attractiva del foro fallimentare, fosse possibile ottenere dal giudice del lavoro una pronuncia opponibile al fallimento. Con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’invalidità del licenziamento nei confronti del fallimento e violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che la domanda non riguardasse soltanto la conversione dell’accertamento in una pretesa economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non trascriveva il provvedimento fallimentare oggetto di contestazione, impedendo alla Corte di esaminarne direttamente il contenuto, ed era comunque generico, non confrontandosi con la ratio della decisione impugnata: il rigetto nel merito, in sede di accertamento del passivo, della pretesa per mancata prova del credito, con conseguente preclusione endofallimentare. La questione del riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare è stata ritenuta inconferente, poiché la lavoratrice aveva scelto di partecipare al concorso insinuando il credito; i presupposti della pretesa economica dovevano pertanto essere dimostrati incidentalmente nell’opposizione allo stato passivo, anche se l’accertamento lavoristico precedente, formatosi dopo la dichiarazione di fallimento, era inopponibile alla procedura. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: oltre a non essere correttamente formulato come error in procedendo, non ricorreva omessa pronuncia, perché la Corte d’appello aveva deciso sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento quale presupposto del diritto all’indennità sostitutiva già azionato al passivo. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la curatela svolto difese. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
In via preliminare, occorre rilevare il difetto di specificità del mezzo, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, per omessa trascrizione, nel corpo del ricorso, del giudicato oggetto di contestazione (meritevole, sia pure integrante regola del caso concreto, di interpretazione e pertanto questione di diritto da accertare direttamente): sicchè, una tale omissione osta all’esercizio di ogni tipo di attività nomofilattica da parte del giudice di legittimità, possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa in tal guisa a disposizione.
Il motivo che contesta il contenuto di un giudicato deve riprodurre nel ricorso il provvedimento rilevante, così da consentirne l’esame diretto in sede di legittimità; l’omissione determina difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo non contiene, infatti, alcuna confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata (chiaramente esposta dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza), fondata sulla natura di pronuncia nel merito della sentenza del Tribunale fallimentare di inammissibilità per tardività dell’opposizione: con la conseguenza, non già di una pronuncia di mero rito, ma di giudicato (rectius: preclusione endofallimentare) della decisione in sede di accertamento dello stato passivo di mancata prova (questo essendo il senso del rigetto) del credito insinuato.
Il ricorso per cassazione è generico quando non espone argomenti che confutino la ragione decisiva della sentenza impugnata; il motivo deve confrontarsi analiticamente con la ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Esso ricorre, infatti, quando sia omessa qualsiasi decisione su un capo di domanda, per esso intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.
L’omessa pronuncia ricorre soltanto in presenza della mancata decisione su una domanda o istanza specifica; non sussiste quando la domanda sia stata decisa, anche se il giudice ne abbia trattato il contenuto come presupposto di una diversa pretesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza non è correttamente formulata, quale error in procedendo, posto che esso esige, non già l’esplicita menzione della fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., ma l’univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, senza del quale il motivo deve essere dichiarato inammissibile, allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
La denuncia di omessa pronuncia quale error in procedendo deve riferirsi in modo univoco alla nullità della decisione derivante dall’omissione; non basta prospettare una motivazione mancante o insufficiente o una violazione di legge.
art. 2909 c.c.
Il motivo non contiene, infatti, alcuna confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata (chiaramente esposta dal terz’ultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sentenza), fondata sulla natura di pronuncia nel merito della sentenza del Tribunale fallimentare di inammissibilità per tardività dell’opposizione: con la conseguenza, non già di una pronuncia di mero rito, ma di giudicato (rectius: preclusione endofallimentare) della decisione in sede di accertamento dello stato passivo di mancata prova (questo essendo il senso del rigetto) del credito insinuato.
La Corte non accoglie la censura ex art. 2909 c.c.: la decisione resa nell’accertamento del passivo ha determinato una preclusione endofallimentare sulla prova del credito insinuato. Il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di specificità e genericità.
L. n. 300/1970, art. 18, comma 5
Esso aveva infatti reso un decreto di inammissibilità, per tardività dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento, dal quale la lavoratrice era stata esclusa per il credito insinuato di importo pari all’indennità sostitutiva della reintegrazione per l’esercizio ivi dell’opzione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, attesa l’inopponibilità della sentenza del Tribunale di Napoli n. 19520/2013, quale antecedente logico-giuridico.
La pretesa all’indennità sostitutiva della reintegrazione era stata fatta valere mediante opzione e insinuazione al passivo; i relativi presupposti dovevano essere provati in sede fallimentare, poiché la sentenza lavoristica formatasi dopo la dichiarazione di fallimento era inopponibile alla procedura.
L. n. 92/2012, art. 1, comma 49
Con sentenza del 7 luglio 2017, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da R.M. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’opposizione all’ordinanza ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, di rigetto della sua domanda di estensione dell’efficacia della sentenza dello stesso Tribunale di Napoli n. 19520/2013.
La disposizione è richiamata per identificare il procedimento seguito nel giudizio di primo grado; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo autonomo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che censura l’interpretazione di un giudicato deve riprodurre il provvedimento contestato in modo da renderne possibile l’esame diretto; in mancanza, il motivo è privo della necessaria specificità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confutare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la sua mancata contestazione rende la censura generica.
- Quando il creditore sceglie di partecipare al concorso fallimentare insinuando una pretesa patrimoniale, deve provare in sede di accertamento del passivo, anche incidentalmente, i presupposti della pretesa; un precedente accertamento formatosi dopo la dichiarazione di fallimento e inopponibile alla procedura non esonera da tale prova.
- L’omessa pronuncia presuppone che il giudice abbia tralasciato qualsiasi decisione su una domanda o istanza specifica; non ricorre quando la domanda sia stata decisa, pur essendo esaminata come presupposto di una pretesa patrimoniale.
- La denuncia di omessa pronuncia come error in procedendo deve indicare in modo univoco la nullità della decisione derivante dall’omissione; non è sufficiente una censura formulata come difetto di motivazione o violazione di legge.
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