Cassazione Civile, Sentenza n. 14381/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato servizio presso l’Aeronautica militare dall’8 settembre 1980 al 21 settembre 1996, con iscrizione alla gestione previdenziale pubblica, e dall’ottobre 1996 aveva lavorato come pilota per una compagnia aerea privata, con iscrizione al Fondo Volo. Nell’ottobre 1996 aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi contributivi. Contestando il calcolo dell’onere effettuato dall’INPS, aveva chiesto che fossero detratti gli interessi sulla contribuzione previsti dall’art. 2, comma 2, della L. n. 29 del 1979. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 352/2014 depositata il 7 agosto 2014, aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 322 del 1958 e della L. n. 29 del 1979. Ha sostenuto che, non avendo il lavoratore maturato il diritto a pensione nella gestione pubblica, al trasferimento della contribuzione dall’ordinamento speciale doveva applicarsi la costituzione della posizione assicurativa prevista dalla L. n. 322 del 1958 e, per il pubblico impiego, dagli artt. 124-125 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non la ricongiunzione onerosa disciplinata dalla L. n. 29 del 1979; la costituzione della posizione assicurativa non prevedeva interessi a carico della gestione di provenienza. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo, richiamando in continuità il precedente n. 20522 del 2019. Ha distinto la costituzione della posizione assicurativa, operante per legge quando il dipendente pubblico cessa senza avere maturato il diritto a pensione nella gestione speciale, dalla ricongiunzione volontaria richiesta per trasferire contribuzione tra fondi. Nel caso concreto, al momento della domanda dell’ottobre 1996 ricorrevano i presupposti per la costituzione automatica della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS: la contribuzione derivante dal rapporto con l’Aeronautica era quindi già stata trasferita al FPLD ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973. La successiva domanda di ricongiunzione riguardava il passaggio della contribuzione dal FPLD al Fondo Volo, non il trasferimento originario dalla gestione pubblica; solo per quest’ultimo passaggio era pertinente la disciplina della L. n. 29 del 1979 invocata dal lavoratore. L’art. 125 del D.P.R. n. 1092 del 1973 stabiliva invece che i contributi trasferiti per la costituzione della posizione assicurativa fossero determinati senza interessi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
L. n. 322 del 1958, art. 1
la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del 1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell’ordinamento speciale il trasferimento nell’ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell’attività lavorativa
La costituzione della posizione assicurativa è un istituto speciale, distinto dalla ricongiunzione, applicabile al lavoratore che cessa dall’ordinamento previdenziale speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella relativa gestione.
L. n. 29 del 1979, art. 2
A differenza della normale ricongiunzione – che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda – il trasferimento della posizione assicurativa opera a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l’iscrizione all’ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio nè i requisiti anagrafici nè quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale.
La ricongiunzione è una facoltà volontaria, esercitabile anche durante la contribuzione obbligatoria, e va tenuta distinta dal trasferimento della posizione assicurativa, soggetto ai presupposti specifici della cessazione definitiva dal servizio e della mancata maturazione dei requisiti pensionistici nella gestione speciale. Nel caso deciso, la disciplina della ricongiunzione rilevava per il passaggio dal FPLD al Fondo Volo, non per il trasferimento automatico della contribuzione pubblica al FPLD.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124
In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l’INPS ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza sostitutiva all’INPS FPLD.
Quando il dipendente pubblico cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e ricorrono le condizioni previste, la posizione assicurativa presso l’INPS si costituisce per legge e la contribuzione della gestione sostitutiva viene trasferita al FPLD.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 125
L’art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che “I contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta”.
Per la costituzione della posizione assicurativa relativa al servizio pubblico, i contributi da trasferire all’INPS sono determinati senza interessi; non si applica a tale passaggio la disciplina degli interessi prevista per la ricongiunzione.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 126
Invero, la corretta interpretazione di quest’ultima disposizione impone di considerare che essa si riferisca all’ipotesi della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto la norma definisce “servizio” il nuovo rapporto di lavoro; da tanto deriva che ad essa non è riconducibile la fattispecie in esame non essendo revocabile in dubbio la natura privatistica del rapporto successivamente intrattenuto dal C. con la società Alitalia.
L’esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa prevista per chi assuma un altro servizio da riunire o ricongiungere riguarda un nuovo rapporto di pubblico impiego. Non ricade nell’esclusione la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro privato.
L. n. 122 del 2010, art. 12
le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all’epoca dei fatti di causa essendo stata abrogata tale disciplina solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, a seguito della quale trova, in ogni caso, applicazione la disciplina della ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979.
L’abrogazione della disciplina sulla costituzione della posizione assicurativa opera dal 31 luglio 2010 e non si applica alla fattispecie del 1996; per i fatti successivi trova applicazione la disciplina della ricongiunzione indicata dalla Corte.
Massime di principio
- La costituzione della posizione assicurativa e la ricongiunzione sono istituti distinti: la prima opera per legge, alle condizioni previste, quando il dipendente cessa dal servizio nell’ordinamento previdenziale speciale senza aver maturato il diritto a pensione; la seconda è una facoltà volontaria esercitabile per trasferire contribuzione tra fondi.
- Nel pubblico impiego, quando ricorrono i presupposti per la costituzione della posizione assicurativa, la contribuzione della gestione speciale è trasferita ope legis al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Il successivo trasferimento verso un diverso fondo richiesto dall’interessato costituisce un passaggio separato, cui si applica la disciplina della ricongiunzione.
- L’esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa collegata all’assunzione di un altro servizio da riunire o ricongiungere concerne un nuovo rapporto di pubblico impiego; non si estende, secondo la decisione, al successivo rapporto di lavoro di natura privatistica.
- Per la costituzione della posizione assicurativa disciplinata dal D.P.R. n. 1092 del 1973, i contributi da versare all’INPS sono determinati senza interessi. La previsione degli interessi propria della ricongiunzione non può essere applicata al trasferimento automatico della contribuzione dalla gestione pubblica al FPLD.
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