Cassazione Civile, Sentenza n. 14644/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di 52 settimane di anzianità contributiva per ciascun anno del periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2008, durante il quale aveva svolto attività di assistente di volo con contratto di part-time verticale ciclico. Il tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2711/2015 depositata il 7 maggio 2015, aveva confermato la decisione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 288 TFUE, della sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010 nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e un vizio di motivazione, sostenendo che la controversia previdenziale sarebbe estranea all’ambito regolato dal diritto dell’Unione, poiché l’art. 48 TFUE prevede il coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, non la loro armonizzazione. Con il secondo, subordinato, ha denunciato la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 61/2000, dell’art. 5, comma 11, del d.l. n. 726/1984, convertito dalla l. n. 863/1984, e dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 638/1983, nonché della pronuncia della Corte di giustizia e un vizio di motivazione; secondo l’INPS, l’anzianità contributiva avrebbe dovuto essere computata proporzionalmente all’orario concretamente lavorato, escludendo i periodi non lavorati del part-time verticale ciclico.
La decisione
La Cassazione ha trattato congiuntamente e respinto entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha confermato che la regola secondo cui l’anzianità contributiva inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale è calcolata proporzionalmente all’orario effettivamente svolto va intesa nel senso che i contributi versati sono riproporzionati sull’intero anno cui si riferiscono; non vanno quindi esclusi, ai fini dell’anzianità utile per maturare il diritto alla pensione, i periodi non lavorati che ricadono nel programma negoziale del part-time verticale ciclico. La Corte ha inoltre precisato che il richiamo alla parità di trattamento desunta dal diritto dell’Unione non comporta l’assoggettamento diretto delle pensioni legali di previdenza sociale alla direttiva 97/81/CE: la disciplina europea costituisce conferma di un principio di parità di trattamento già presente nell’ordinamento interno ai fini previdenziali. La sentenza della Corte d’appello è stata pertanto confermata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la lavoratrice non ha svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 11, d.l. n. 726/1984
il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 02/12/2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/2017, n. 16677), nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.
La proporzionalità all’orario effettivamente svolto riguarda l’ammontare dei contributi da riproporzionare sull’intero anno di riferimento; non comporta l’esclusione dall’anzianità contributiva dei periodi non lavorati previsti dal programma negoziale del part-time verticale ciclico.
art. 7, comma 1, d.l. n. 463/1983
il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 02/12/2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/2017, n. 16677), nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.
I contributi versati in base alla disciplina sono riproporzionati sull’intero anno cui si riferiscono; ai fini della maturazione del diritto a pensione, non sono sottratti dall’anzianità contributiva i periodi di sospensione dell’attività previsti nel part-time verticale ciclico.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 61/2000
il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 02/12/2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/2017, n. 16677), nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.
La disciplina successiva richiamata, di contenuto identico per il profilo esaminato, conferma il riproporzionamento dei contributi sull’intero anno e l’inclusione nell’anzianità dei periodi non lavorati interni al programma del part-time verticale ciclico.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 81/2015
il D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11, (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l’anzianità contributiva “inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale” va calcolata “proporzionalmente all’orario effettivamente svolto”) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 02/12/2015, n. 24532), sia per ragioni di conformità rispetto alla normativa Eurounitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia anche per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 06/07/2017, n. 16677), nel senso che l’ammontare dei contributi versati ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, comma 4, e di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 11, comma 4), debba essere riproporzionato sull’intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell’anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell’ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro.
La disposizione è richiamata come successiva previsione identica e conferma il criterio secondo cui i contributi si riproporzionano sull’intero anno, senza escludere dall’anzianità pensionistica i periodi non lavorati previsti dal part-time verticale ciclico.
direttiva 97/81/CE, clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
In tale contesto, come puntualizzato da Cass. 06/07/2017 n. 16677 (in motivazione), il riferimento al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno derivato dal diritto comunitario non implica che la materia in esame sia considerata direttamente assoggettata alla disciplina cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest’ultima concerne esclusivamente “le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale”: cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), ma assume rilievo nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale già immanente nell’ordinamento interno ai fini previdenziali.
La direttiva non assoggetta direttamente le pensioni legali di previdenza sociale alla propria disciplina; il principio europeo di parità di trattamento rileva come conferma di un principio già immanente nell’ordinamento interno in materia previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel part-time verticale ciclico, la previsione che l’anzianità contributiva sia calcolata proporzionalmente all’orario effettivamente svolto attiene al riproporzionamento dei contributi sull’intero anno di riferimento e non consente di escludere dall’anzianità utile per il diritto a pensione i periodi non lavorati compresi nel programma negoziale concordato.
- Il richiamo alla parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale desunta dal diritto dell’Unione non comporta l’applicazione diretta della direttiva 97/81/CE alle pensioni legali di previdenza sociale; il principio europeo costituisce conferma della parità di trattamento già immanente nell’ordinamento interno ai fini previdenziali.
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