Cassazione Penale, Sentenza n. 27161/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo al procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l'estinzione della pena pecuniaria inflitta a UDEH/UDEN ARINZE (decreto penale n.1572/2008). In particolare la questione verteva su quale fosse il giudice dell'esecuzione competente: il Tribunale di Velletri (sezione distaccata di Anzio), il Tribunale di Anzio o il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, tenuto conto della successione di provvedimenti penali emessi da autorità diverse e della data di irrevocabilità dell'ultimo provvedimento rilevante al momento della presentazione dell'istanza (23 novembre 2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri e ha disposto la trasmissione degli atti a detto Tribunale. La Corte ha ritenuto determinante, ai fini della competenza del giudice dell'esecuzione, l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda: nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2009. Ha inoltre escluso la rilevanza della successiva sentenza del Giudice di pace di Roma (irrevocabile il 5 luglio 2019) in ragione del disposto dell'art. 40 d.lgs. 274/2000, ribadendo che la competenza non muta per sopravvenienze di ulteriori titoli esecutivi.
Norme richiamate
utilizzato in riferimento alla disciplina del conflitto di competenza sollevato tra organi giudiziari; la Corte ha qualificato la fattispecie come conflitto negativo tra giudici
la Corte lo richiama per definire che si tratta di conflitto negativo di competenza quando due organi ritengono spettare la competenza all'altro
art. 656, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato nella discussione sulla competenza del giudice dell'esecuzione in relazione all'ultima condanna divenuta irrevocabile
art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
invocato dal Tribunale di Anzio per dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al GIP del Tribunale di Latina; la Corte ha ritenuto tale devoluzione non corretta alla luce della regola sull'ultimo provvedimento irrevocabile
richiamato dal Tribunale di Anzio a supporto della propria declinatoria; la Corte ha comunque ricostruito la corretta applicazione delle norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione
invocato per escludere la rilevanza di un successivo titolo (sentenza del Giudice di pace del 2019) ai fini del calcolo dell'ultimo provvedimento irrevocabile da prendere in considerazione al momento della presentazione dell'istanza
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero sulla competenza; non incide sul principio sostanziale relativo all'individuazione del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione, quando vi sono provvedimenti emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda di esecuzione.
- Per determinare la competenza non è necessario che l'ultimo provvedimento sia già inserito nel certificato del casellario giudiziale: conta la data di irrevocabilità al momento della domanda.
- La sopravvenienza di successivi titoli esecutivi non muta la competenza già stabilita dall'ultimo provvedimento irrevocabile considerato al momento dell'istanza iniziale.
- In caso di contrasto tra uffici giudiziari sulla competenza deve essere sollevato il conflitto negativo ai sensi delle norme sul conflitto di competenza, e la Corte competente deciderà la devoluzione degli atti al giudice individuato.
- Norme speciali (es. disposizioni sul casellario o sul valore esecutivo di determinati provvedimenti) possono incidere sulla valutazione di quali provvedimenti siano rilevabili; occorre verificare l'applicabilità di disposizioni come l'art. 40 d.lgs. 274/2000.
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