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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11989/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

L'ente sanitario territoriale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia, affidandolo a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno però depositato istanze congiunte, poi ribadite con successiva istanza per la fissazione dell'adunanza camerale, affermando di avere raggiunto un accordo transattivo che definiva integralmente ogni reciproca pretesa. La questione sottoposta alla Corte non è stata quindi la decisione dei motivi di ricorso nel merito, ma la qualificazione processuale di tale accordo e dei suoi effetti sul giudizio di cassazione, nonché la regolazione delle spese e del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo negoziale tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata nei rapporti tra le parti del presente giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.

    non potendosi configurare ... una delle tipologie di decisione indicate

    In presenza di accordo transattivo intervenuto nel giudizio di legittimità, la situazione non rientra nelle ordinarie decisioni di cassazione previste dalle norme richiamate, ma conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    raddoppio del contributo unificato

    La misura del raddoppio del contributo unificato è eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo negoziale completo, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e la sentenza impugnata perde efficacia nei rapporti tra le parti.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto non si risolve in una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, né in una decisione nel merito tipica delle norme sull'impugnazione.
  • Le spese di lite possono essere integralmente compensate se l'accordo transattivo comprende espressamente la regolazione delle spese o comunque se le parti ne fanno concorde richiesta.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica, perché costituisce misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi tipici previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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